22 Dicembre 2023

Ricariche auto elettriche: trattamento Iva e deducibilità

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il mercato delle auto elettriche, seppur non affiancato da una rapida crescita delle infrastrutture ad esse dedicate, ha subito una forte accelerazione grazie anche agli incentivi offerti dai Governi europei e dalla rapida conversione delle principali case automobilistiche. Nel presente contributo analizziamo il trattamento Iva e delle imposte dirette dei costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli elettrici.

La disciplina della detraibilità dell’Iva sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è dettata dall’articolo 19­bis1, lettera c) e d), D.P.R. 633/1972, in base al quale l’Iva sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi (tra cui quelli di acquisto dei carburanti) è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.

Per completezza, si osserva che le citate disposizioni vanno coordinate con quanto previsto dall’articolo 19, quarto comma, D.P.R. 633/1972, secondo cui per “i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.

Come chiarito dalla circolare n. 328/E/1997, per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo Iva, spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Ai fini della ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. A titolo esemplificativo, la citata circolare propone l’ipotesi della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l’attività imponibile sia per un’attività esclusa, per cui un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.

Ne consegue che, nei casi in cui operi la detrazione parziale, sarà onere del contribuente individuare (secondo criteri oggettivi) la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati ­ e dunque indetraibile ­ e quella detraibile, in quanto riferibile, invece, all’esercizio della propria attività.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 164, comma 1, Tuir, dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b­bis):

a) per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m), comma 1, dell’articolo 54, D.Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

b) nella misura del 20 % relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54, D.Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Tale percentuale è elevata all’80 % per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

b-bis) nella misura del 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, nelle misure sopra richiamate.

In materia del c.d. bonus carburante ai dipendenti, di cui all’articolo 2, D.L. 21/2022, nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (risposta ad interpello n. 477/2023).

In altri termini, l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’articolo 164 Tuir, alle condizioni ivi indicate. Anche in questo caso, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità (per intero o pro quota ­ a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito.

Si ricorda, inoltre, che è ammessa la detraibilità Iva e la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione, solamente se le stesse vengono effettuate mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.

Infine, in presenza di stazioni per la ricarica ad uso domestico (c.d. wallbox) situate nei locali del contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa, è necessario concretamente e puntualmente documentare l’utilizzo di detta energia come “carburante”; ai fini della tracciabilità delle spese, è sufficiente che le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore, nell’ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all’autovettura, risultino pagate mediante una delle formetracciate” indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.