Ricerca e sviluppo da spesare nel 2016
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’avvicinarsi della fine dell’esercizio richiede da parte degli amministratori delle società una seria e puntuale valutazione delle novità contenute nel D.Lgs. 139/2015 il cui impatto riguarda non solo la chiusura dei conti riferiti all’esercizio 2016, bensì anche la riapertura degli stessi all’inizio del 2016. In particolare ci si riferisce al nuovo contenuto dello schema di stato patrimoniale e segnatamente alla voce B.2 dell’attivo secondo cui tra le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti solamente i costi di sviluppo, mentre fino all’esercizio 2015 erano capitalizzabili anche le spese per la ricerca (applicata) e per la pubblicità aventi carattere pluriennale. A partire dal 2016, quindi, i costi sostenuti per la ricerca e la pubblicità, anche se suscettibili di avere un’utilità pluriennale, devono essere spesati per intero nell’esercizio di sostenimento. Tale novità non contiene una regola transitoria per le spese sostenute negli esercizi precedenti ed in corso di ammortamento alla data del 1° gennaio 2016, ragion per cui sarà necessario “eliminare” i costi residui iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Tuttavia, prima di capire la sorte di tali costi, è necessario ricordare che il “nuovo” articolo 2426, comma 1, n. 5, del codice civile, stabilisce quanto segue:
- i costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale ove esistente, sono solo quelli di impianto ed ampliamento, nonché quelli di sviluppo;
- i costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
- i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (se non stimabile l’ammortamento non può eccedere il periodi di cinque anni);
- durante il periodo di ammortamento dei predetti costi non possono essere distribuiti dividendi a meno che non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Nella bozza di OIC 24 in corso di approvazione sono contenute importanti precisazioni riguardanti la novità normativa in questione, in primo luogo per quel che riguarda le spese di pubblicità e quelle di ricerca sostenute fino al 2015. Per tali costi, infatti, si prevede la possibilità di farli “transitare” rispettivamente tra i costi di impianto ed ampliamento, ovvero tra quelli di sviluppo, laddove soddisfino i requisiti stabiliti dallo stesso OIC 24 nella versione già aggiornata nel 2014. Si tratta, ad esempio per i costi di pubblicità, di spese sostenute per il lancio di una nuova attività produttiva o per l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già esistenti, ovvero per i costi di ricerca applicata che possono essere considerati dei costi di sviluppo (rinviando in tal senso alle definizioni contenute nello stesso documento OIC 24 secondo cui deve trattarsi di spese identificabili e misurabili sostenute in relazione ad un prodotto o processo definito e realizzabile anche in funzione delle risorse di cui dispone la società). Per quanto riguarda invece i costi di ricerca e pubblicità sostenuti in esercizi precedenti, ma che non possono essere “riclassificati” tra quelli di sviluppo o di impianto ed ampliamento, la bozza di OIC 24 ritiene di dover applicare le regole contenute nel documento OIC 29 ossia con impatto retroattivo tramite utilizzo del patrimonio netto.
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