13 Maggio 2022

Ricezione e ospitalità tra agriturismo e ospitalità rurale familiare

di Luigi Scappini
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Il comma 3 dell’articolo 2135 cod. civ. include tra le attività connesse anche “le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Se, in origine, tali attività si manifestavano nell’agriturismo che sin dal lontano 1985 aveva trovato una sua regolamentazione, nel tempo si sono, a testimonianza della conclamata multiattività dell’imprenditore agricolo, affacciate altre attività collaterali a quella principale.

Come detto, l’agriturismo ha trovato una propria regolamentazione con la L. 730/1985, successivamente sostituita dall’attuale L. 96/2006 (la c.d. Legge quadro dell’agriturismo) che, all’articolo 2, definisce quali attività agrituristiche le “attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile … attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Prosegue l‘articolo precisando come l’attività agrituristica possa prevedere, oltre all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, anche l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali comprensiva della mescita di vini ai sensi di quanto previsto dalla legge sulle strade del vino (L. 268/1999), nonché la possibilità di procedere all’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

A fianco dell’attività agriturista, il Legislatore ha previsto la possibilità di sfruttare comunque la propria struttura rurale, seppur in scala ridotta; infatti, l’articolo 23 L. 122/2001 prevede che le Regioni possono disciplinare l’attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nelle abitazioni, introducendo la c.d. “ospitalità rurale familiare”.

Tale attività, nel momento in cui sono esercitate da imprenditori agricoli e assumono il carattere della professionalità e della continuità, rientrano nel perimetro delle attività agrituristiche.

Resta inteso che per essere riconducibili tra le attività agrituristiche deve essere comunque rinvenibile la connessione con l’attività agricola principale richiesta dall’articolo 2, comma 1, L. 96/2006.

Anche nel caso dell’“ospitalità rurale familiare”, viene demandato alle singole Regioni il compito di individuare le caratteristiche degli immobili utilizzabili per l’attività, nonché le caratteristiche di professionalità e di continuità dell’attività.

Viene, inoltre, previsto che ogni persona fisica non può essere titolare di più di un’autorizzazione all’esercizio di tale attività.

Per quanto riguarda la somministrazione delle colazioni, sempre l’articolo 21 L. 122/2001, al comma 3, rimanda al requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell’ambito di un’attività agrituristica.

Il rimando all’agriturismo nel caso di esercizio in forma professionale comporta l’attrazione, per quanto concerne il regime impositivo, alle regole previste dall’articolo 5 L. 413/1991.

Si ricorda che tale regime speciale, che rappresenta anche il regime naturale di tassazione, è applicabile esclusivamente dalle persone fisiche e dalle società di persone, mentre per le società di capitale, per le quali non è comunque preclusa la possibilità di esercitare l’attività agrituristica, si rendono applicabili le regole ordinarie di detrazione dell’Iva nonché quelle di determinazione del reddito di impresa.

Il comma 3 dell’articolo 5 L. 413/1991 consente comunque di optare per l’applicazione delle regole ordinarie; tuttavia, tale scelta, che deve essere effettuata nella dichiarazione  annuale Iva per l’anno precedente (si ricorda che per effetto della riforma del regime di opzione, vale il comportamento concludente), ha effetto anche per la determinazione del reddito. Inoltre, l’opzione è vincolante per un triennio.

Nel caso delle imposte dirette, si ricorda che la tassazione è prevista in misura forfettaria pari al 25% del volume Iva generato dell’attività, mentre ai fini Iva, sulla falsariga di quanto previsto per le prestazioni di servizio dall’articolo 34-bis D.P.R. 633/1972, la detrazione dell’imposta è prevista in misura pari al 50% di quella incassata.