24 Dicembre 2019

Riconoscimento del credito d’imposta per riacquisto “prima casa”

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il contribuente che, dopo aver trasferito l’immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”, riacquisti un altro immobile di abitazione, avente i requisiti per fruire delle agevolazioni medesime, ha diritto ad un credito d’imposta.

In particolare, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, L. 448/1998, “Ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

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