La rateizzazione del debito non preclude l’impugnazione
di Angelo GinexIn materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 8 giugno 2018, n. 14945.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti al SSN per intervenuta prescrizione del credito, che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale adita. La sentenza veniva appellata dall’Agente della riscossione, il quale contestava di essere stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite con l’ente impositore, atteso che non gli si poteva attribuire alcuna responsabilità in merito all’avvenuta maturazione del termine prescrizionale.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava il ricorso in appello dell’Agente della riscossione, il quale proponeva pertanto ricorso per cassazione, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2943 e 2944 cod. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., laddove i giudici di seconde cure avevano ritenuto che esso avesse concorso a far maturare la prescrizione del credito.
Ebbene, la pronuncia in rassegna è estremamente interessante, poiché i giudici di piazza Cavour, pur dichiarando l’inammissibilità del suddetto motivo di impugnazione per carenza di autosufficienza, hanno inteso comunque chiarirne la manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento in materia, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dall’Agente della riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ. (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 7820/2017 e 3347/2017).
Tale orientamento trova fondamento nella datata sentenza 19 giugno 1975, n. 2463, con cui la Corte di Cassazione aveva affermato tout court che: “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente.”
Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati.
Ciò non esclude però che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè:
- che una controversia tra contribuente e Amministrazione finanziaria sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
- che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
In definitiva quindi, in assenza di tali requisiti, la presentazione di una domanda di rateizzazione, di un’istanza di definizione agevolata o di qualsiasi altro atto della procedura di accertamento e di riscossione non determina l’effetto di precludere al contribuente ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.