19 Settembre 2016

Il riconoscimento delle perdite pregresse in sede di accertamento

di Leonardo Pietrobon
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Con l’articolo 25 D.Lgs. 158/2015 il Legislatore nazionale ha introdotto due specifici riferimenti normativi, precisando le modalità e i termini per il computo, in sede di accertamento ordinario o di accertamento con adesione, delle perdite fiscali pregresse. In particolare, la citata disposizione ha modificato l’articolo 42 D.P.R. 600/1973 e l’articolo 7 D.Lgs. 218/1997 introducendo rispettivamente il comma 4 e il comma 1-ter.

Dal punto di vista sostanziale è previsto che le perdite pregresse possano essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente. In particolare il comma 4 dell’articolo 42 D.P.R. 600/1973 prevede proprio che “il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso”.

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