Riconosciuta la trasformazione di società in ditta individuale e viceversa
di Ennio VialVita PozziUno dei temi che saranno affrontati nel corso sulle riorganizzazioni societarie è quello della trasformazione. Ci soffermeremo, in particolare, su casistiche particolari, come quella della trasformazione di società in ditta individuale e viceversa. Il tema, ad una prima impressione, potrebbe sembrare ormai scontato. In realtà non è così.
Si ricorda come la C.M. n. 54/E/2002 e la R.M. n. 47/E/2006 abbiano sancito definitivamente, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell’imposta di registro, la neutralità fiscale del passaggio dalla società di persone, o di capitali, alla ditta individuale. La C.M. n. 54/E/2002 affrontava il solo caso della società di persone ma, successivamente, il Comitato consultivo, nel 2006, aveva esteso l’applicabilità della tesi anche alle S.r.l., purché il socio che acquisisse l’azienda non operasse già nella sfera di impresa.
L’argomentazione di fondo di questa impostazione risiede nel fatto che l’assegnazione all’impresa individuale non comporta alcun salto di imposta.
Rimane comunque chiaro che non si tratta di una trasformazione, ma di una vera e propria assegnazione.
La massima K.A.37 del Triveneto, del settembre 2014, supera queste posizioni, ammettendo anche la trasformazione da società a ditta individuale e viceversa, per analogia con la corrispondente fattispecie di trasformazione di società in comunione di azienda.
Nella massima in commento si afferma che, in mancanza di considerazioni oggettive che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa.
Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., ad eccezione del numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di:
- scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione da società;
- separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.
Si evidenzia, tuttavia, come sia necessario che la trasformazione non faccia venir meno l’azienda.
Si ritiene, infine, che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c., ossia l’effetto differito dopo sessanta giorni, per consentire l’opposizione dei creditori.
La massima precisa che nella trasformazione da o in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d’azienda, si verifica inoltre la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art. 2498 c.c.. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente rispettare le disposizioni di forma sui trasferimenti.
Come si evince dalla massima, i Notai, seguendo un approccio prudenziale, suggeriscono di trattare la trasformazione come un vero e proprio passaggio di proprietà ai fini immobiliari.
Il passaggio ulteriore è rappresentato dallo Studio n. 545-2014/I del Notariato, il quale avanza un’interpretazione ancora più incisiva, ritenendo l’operazione una vera e propria trasformazione, equiparabile a quella che avviene nel mondo endosocietario.
Di conseguenza, in relazione agli immobili sociali esistenti nel patrimonio della società, non sarebbe configurabile alcun tipo di trasferimento e non sarebbe quindi necessaria alcuna trascrizione catastale, la cui funzione primaria consiste nella risoluzione dei conflitti tra più aventi causa e non nel fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare.