Ricorso in Cassazione inammissibile se meramente compilativo
di Luigi FerrajoliCon la sentenza della Sezione III n. 2848 depositata in data 13.02.2015 la Corte di Cassazione è intervenuta sull’interpretazione dell’art. 366 c.p.c., disciplinante il contenuto del ricorso per Cassazione, chiarendo che “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, previsto quale requisito necessario del ricorso dal n. 3) dei citato articolo a pena di inammissibilità, non può tradursi nella mera trascrizione compilativa degli atti della causa, lasciando alla Corte di Cassazione il compito di ricercare e utilizzare ciò che è utile per il giudizio di legittimità. Un ricorso così formulato deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che consenta alla Corte di bene intendere il significato e la portate delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Al riguardo la sentenza in commento chiarisce che “il ricorrente è tenuto non già ad un’attività meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento della Corte Suprema, trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c., là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché con indicazione della ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico”.
L’esposizione dei fatti di causa effettuata in via meramente compilativa, attraverso l’integrale trascrizione della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di merito, rappresenta una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. e determina l’inammissibilità del ricorso, dal momento che nella sostanza ciò equivale ad un mero rinvio agli atti del giudizio di merito, gravando la Corte di Cassazione del compito, che non le appartiene, di ricercare e utilizzare ciò che possa servire al giudizio di legittimità e, conseguentemente, rendendo particolarmente difficoltosa la stessa individuazione della materia del contendere. Un tale modus operandi contravviene, infatti, allo scopo della disposizione contenuta nell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., che è quello di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Il principio enunciato nella sentenza in commento, chiarendo i contorni della regola dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, trova costante riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU. sentenza n. 5698/12; Cassazione sentenza n. 12955/11; Cassazione sentenza n. 21779/10; Cassazione SS.UU. sentenza n. 16628/2009; Cassazione ordinanza n. 12580/2012) laddove viene chiarito, da un lato, che è onere del ricorrente operare in sede di formulazione del ricorso una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso, e, dall’altro lato, che la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, e, per altro verso, è inidonea a tenere il luogo della sintetica esposizione dei fatti della causa, in quanto equivale ad affidare alla Suprema Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata) la scelta di quanto effettivamente rileva ai fini della decisone dei motivi di ricorso.
Nella formulazione del ricorso per Cassazione il ricorrente dovrà, quindi, prestare particolare attenzione a procedere ad una razionale e sintetica esposizione dei fatti di causa, in modo da correttamente individuare l’oggetto delle questioni di legittimità sottoposte all’esame della Suprema Corte, evitando di procedere ad una mera trascrizione di tutti gli atti processuali, che costituendo nella sostanza un mero rinvio agli atti di causa viola il principio di autosufficienza del ricorso. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è, invece, richiesta – come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cassazione ordinanza n. 12580/12 ) – quando si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa.