13 Marzo 2015

Ricorso in Cassazione inammissibile se meramente compilativo

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza della Sezione III n. 2848 depositata in data 13.02.2015 la Corte di Cassazione è intervenuta sull’interpretazione dell’art. 366 c.p.c., disciplinante il contenuto del ricorso per Cassazione, chiarendo che “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, previsto quale requisito necessario del ricorso dal n. 3) dei citato articolo a pena di inammissibilità, non può tradursi nella mera trascrizione compilativa degli atti della causa, lasciando alla Corte di Cassazione il compito di ricercare e utilizzare ciò che è utile per il giudizio di legittimità. Un ricorso così formulato deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che consenta alla Corte di bene intendere il significato e la portate delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Al riguardo la sentenza in commento chiarisce che il ricorrente è tenuto non già ad un’attività meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento della Corte Suprema, trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c., là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché con indicazione della ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico”.

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