Ricorso inammissibile dopo l’accertamento con adesione
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 45 del 02.03.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara si è recentemente espressa in merito all’ammissibilità del ricorso avverso un atto impositivo a seguito dell’avvenuta definizione della procedura di accertamento con adesione.
La vicenda in commento trae origine dall’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore di alcuni terreni agricoli compravenduti dai ricorrenti, con conseguente contestazione di una maggiore imposta di registro e di maggiori imposte ipocatastali.
Preliminarmente alla proposizione del ricorso, i contribuenti avevano attivato la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. 218/1997, procedura che si concludeva con la rideterminazione del valore dei terreni contestati e la sottoscrizione dell’atto di adesione.
Il procedimento, tuttavia, non si perfezionava per il mancato pagamento delle imposte dovute e per l’instaurazione da parte dei contribuenti del contenzioso.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva pertanto in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso atteso che, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, la sottoscrizione dell’atto di adesione contenente la rideterminazione quantitativa della pretesa erariale precluderebbe ai contribuenti la possibilità di impugnare, sia tale accordo, sia l’atto impositivo originario, il quale sarebbe sostituito dalle obbligazioni tributarie sorte in seguito alla sottoscrizione dell’accordo stragiudiziale.
La CTP di Novara ha totalmente aderito alle osservazioni formulate dall’Ufficio ed ha, per l’effetto, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Il collegio piemontese, in particolare, ha dapprima messo in evidenza come ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 218/1997 “l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato” e che, pertanto, soltanto a seguito della sottoscrizione dell’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria prende avvio la fase di perfezionamento dello stesso che, com’è noto, si realizza con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell’atto, ovvero tramite il versamento della prima rata in caso di rateazione del debito.
A dire del Collegio di merito si rivela dirimente la differenza tra la fase di definizione e quella di perfezionamento dell’accordo, ciò in quanto l’accordo tra Ufficio e contribuente si realizza al momento della sottoscrizione delle parti, ossia quando le stesse accettano il rideterminato quantum debeatur. Diversamente, il perfezionamento dell’accordo riguarda unicamente gli adempimenti successivi per l’attuazione del concordato il quale risulta comunque già valido ed in grado di produrre effetti tra le parti.
Tale impostazione è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare che “quando l’istanza abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l’articolo 2, comma 3, dello stesso testo di legge (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4). Altra cosa è il “perfezionamento della definizione” concordata (articolo 9), che si ottiene mediante il versamento all’erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive” (Corte di Cassazione, n. 10086/2009).
Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla sentenza n. 5138 emessa il 16.03.2016 dalla Corte di Cassazione in cui è stato chiarito che “una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del “quantum debeatur”, alla parte contribuente non resta che eseguire l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d’impugnare l’accordo stesso”, restando esclusa ogni facoltà di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato.
In conclusione, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto impositivo originario dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione, non per ragioni di tempestività, ma perché con l’accertamento mediante adesione – non impugnabile – si producono obbligazioni tributarie sostitutive di quelle nascenti dall’atto impositivo.