Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni nel quadro RQ
di Luca MambrinNel modello Redditi SC 2018 è presente la sezione XVII del quadro RQ denominata “Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni”, che deve essere compilata dalle società che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. dd-bis), D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 L. 448/2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi dell’articolo 1, comma 554, L. 232/2016) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dell’articolo 1, comma 997 e 998 L. 205/2017).
Il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente, del:
- 30 giugno 2017;
- 30 giugno 2018 (o 2 luglio 2018, dato che il 30.06.2018 cade di sabato).
L’efficacia della procedura è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi che andava o va effettuata, rispettivamente, entro il:
- 30 giugno 2017;
- 30 giugno 2018 (o 2 luglio 2018).
L’importo può essere versato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
L’imposta sostitutiva è versata nella misura dell’8% del valore risultante dalla perizia, sia per le partecipazioni, qualificate e non, sia per i terreni; nel caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Nella circolare AdE 47/E/2011 è stato chiarito che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è stato effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata.
Per quanto riguarda in particolare la compilazione nei righi RQ58 e RQ59 devono essere distintamente indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.
Nel caso di comproprietà, ogni comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota di proprietà del terreno rivalutata per la quale ha versato l’imposta sostitutiva.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota di imposta sostitutiva relativa a ciascuno di essi.
In particolare, nei righi RQ58 e RQ59 va indicato:
- nella colonna 1 il valore del terreno rivalutato risultante dalla perizia di stima;
- nella colonna 2 l’imposta sostitutiva dovuta sull’importo di colonna 1 applicando l’aliquota dell’ 8%.
Inoltre va barrata la colonna 3 se l’importo dell’imposta sostitutiva è stato rateizzato, mentre andrà barrata la colonna 4 se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.
Nei righi RQ60 e RQ61 devono invece essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati.
Nel caso versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
In particolare, va indicato:
- nella colonna 1 il valore della partecipazione rivalutato risultante dalla perizia di stima;
- nella colonna 2 l’imposta sostitutiva dovuta sull’importo di colonna 1 applicando l’aliquota dell’ 8%.
Inoltre va barrata la colonna 3 se l’importo dell’imposta sostitutiva è stato rateizzato, mentre va barrata la colonna 4 se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.