Ridotta la sanzione per l’omesso versamento
di Alessandro BonuzziCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2024 del D.Lgs. 87/2024, in attuazione della Riforma fiscale, il legislatore ha rinnovato il sistema sanzionatorio in materia tributaria, prevedendo una generale riduzione delle penalità applicabili.
La revisione ha riguardato sia le disposizioni di ordine generale contenute del D.Lgs. 472/1997, sia le singole fattispecie di violazioni previste dal D.Lgs. 471/1997 e, segnatamente:
- l’omessa, tardiva e infedele dichiarazione;
- l’omessa e infedele fatturazione;
- l’errata e indebita detrazione dell’Iva a credito;
- la compensazione di crediti d’imposta insistenti o non spettanti;
- l’omesso o tardivo versamento d’imposta.
Le sanzioni per la compensazione di cediti d’imposta inesistenti o non spettanti e per l’omesso o tardivo versamento delle imposte sono regolate, invece, dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997. Trattandosi delle violazioni che, nella pratica, probabilmente accadono con maggiore frequenza, è utile fare una panoramica sulle novità apportate dalla novella normativa.
Al riguardo, l’attuale formulazione dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, prevede che:
- i mancati o parziali versamenti delle imposte sono soggetti alla sanzione amministrativa:
- del 25% dell’importo non versato (comma 1, primo periodo);
- del 12,50% (25%/2) dell’importo non versato, se effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (comma 1, secondo periodo);
- dell’0,83% (12,50%/15) dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo, se effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (comma 1, terzo periodo);
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta non spettante, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. 74/2000, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 25% del credito utilizzato (comma 4-bis);
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, trova applicazione la sanzione amministrazione fissa pari a 250 euro, sempreché siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
- gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
- la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima (comma 4-ter);
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il criterio costitutivo), si applica la sanzione amministrativa pari al 70% del credito utilizzato in compensazione (comma 5);
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il criterio costitutivo), oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate mediante documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione amministrativa dal 105% al 140% del credito utilizzato in compensazione (comma 5-bis).
Si deve tener conto che il nuovo regime sanzionatorio amministrativo è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dall’1.9.2024. Quindi, ad esempio, all’omesso versamento dell’Iva relativa alla liquidazione:
- del mese di luglio 2024, scaduto il 20.8.2024, si applica la vecchia disciplina;
- del mese di agosto 2024, scaduto il 16.09.2024, si applica la nuova
Vecchio e nuovo a confronto | |||
Articolo 13 D.Lgs. 471/1997 | Violazione | Sanzioni per violazioni commesse fino al 31.8.2024 | Sanzioni per violazioni commesse dall’1.9.2024 |
Comma 1 primo periodo | Omesso/tardivo versamento | 30% | 25% |
Comma 1 secondo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 90 giorni | 15% | 12,50% |
Comma 1 terzo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 15 giorni | 1% per ogni giorno | 0,83% per ogni giorno |
Comma 4 e 4-bis | Utilizzo credito d’imposta esistente in misura superiore | 30% | — |
Utilizzo credito d’imposta non spettante | — | 25% | |
Comma 4-ter | Utilizzo credito d’imposta senza adempimenti amministrativi strumentali | — | 250 euro |
Comma 5 | Utilizzo credito inesistente | dal 100% al 200% | 70% |
Comma 5-bis | Utilizzo credito inesistente con intento fraudolento | dal 105% al 140% |