Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili
di Alessandro BonuzziIn favore delle partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per documentare le operazioni effettuate e per incassare i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i pagamenti, è previsto un regime premiale che determina la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento.
La possibilità di usufruire dello “sconto” accertativo è condizionata alla comunicazione, nel modello Redditi, del possesso dei presupposti nel periodo d’imposta di riferimento, mediante la barratura di una specifica casella presente nel quadro RS.
La mancata indicazione nel modello dichiarativo compromette l’accesso al regime premiale, anche in presenza dei relativi presupposti.
Sono interessati al beneficio in rassegna, tutti i soggetti passivi titolati di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
I termini di accertamento oggetto di riduzione sono previsti:
- dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della dichiarazione Iva annuale previsti dagli articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1973, secondo cui gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Perciò, la riduzione di 2 anni accorcia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
I requisiti per accedere al regime premiale sono i seguenti:
- documentazione delle operazioni effettuate mediante fattura elettronica tramite SdI (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro.
Resta fermo che la riduzione biennale del termine di accertamento spetta anche nel caso in cui l’impresa o il professionista riceva fatture cartacee per acquisti da un contribuente forfetario, ovvero da un soggetto Ue.
La tracciabilità è garantita quando il pagamento è effettuato o ricevuto mediante:
- bonifico bancario o postale;
- carta di credito;
- assegno bancario, circolare o postale;
- ricevuta bancaria (RIBA);
- Mav.
È dunque sufficiente effettuare o ricevere anche solo un pagamento in contanti, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro per compromettere l’accesso al regime premiale.
Per beneficiare della riduzione biennale del termine di accertamento, in presenza delle condizioni previste, con riferimento al periodo d’imposta 2022, è necessario barrare la specifica casella presente:
- nel rigo RS136 del modello Redditi 2023 PF o SP;
- nel rigo RS269 del modello Redditi 2023 SC.
La mancata comunicazione nel modello Redditi della sussistenza dei presupposti comporta l’inapplicabilità della riduzione dei termini di accertamento.
Con particolare riguardo ai contribuenti forfettari, è giusto il caso di ricordare che è previsto uno specifico regime premiale che determina la riduzione di un anno dei termini di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell’articolo 43 D.P.R. 43/1973, la cui applicazione è esclusivamente subordinata all’emissione di fatture elettroniche tramite SdI (e non alla tracciabilità dei pagamenti). Si ritiene, tuttavia, che anche i forfettari possano beneficiare della maggior riduzione biennale dei termini di accertamento, laddove abbiano rispettato anche la condizione relativa alla tracciabilità dei pagamenti; in tal caso diventa obbligatoria la barratura della specifica casella del quadro RS.