16 Settembre 2022

Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori al terzo

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ordinamento giuridico non si riscontra una norma direttamente riferita a regolamentare il caso della riduzione del capitale sociale in presenza di una perdita che, una volta diminuita da tutte le riserve iscritte nel patrimonio e disponibili per la copertura delle perdite, residua per un importo inferiore ad un terzo del capitale sociale.

L’interrogativo che ci si pone è quindi se una simile circostanza debba essere regolata secondo le disposizioni prescritte per il caso delle riduzioni volontarie del capitale socialearticolo 2445 (per le SpA) e 2482 (per le Srl) cod. civ. – oppure secondo le norme che disciplinano i casi delle riduzioni per perdite “rilevanti” – quindi, articolo 2446 e 2447 (per le SpA) e 2482-bis e ter (per le Srl) cod. civ..

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