Riduzione del fatturato per il contributo a fondo perduto
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa cessione di un bene strumentale avvenuta nel mese di aprile 2020 può compromettere la spettanza del contributo a fondo perduto per carenza del requisito del decremento del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.
È quanto emerge dalla lettura delle istruzioni dell’istanza approvate dall’Agenzia per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 nonché dalla circolare n. 15/E del 13 giugno scorso.
È opportuno innanzitutto ricordare che il contributo a fondo perduto di cui al predetto articolo 25 non è concesso “tout court” a tutte le imprese e lavoratori autonomi, poiché per i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 2019 sono richiesti due requisiti:
- il primo di carattere dimensionale, poiché nell’esercizio 2019 devono essere stati realizzati ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000;
- il secondo, invece, riguarda l’effettivo impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria, in quanto è richiesto che il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi realizzati nello stesso mese del 2019.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, la circolare n. 15/E distinguere due ipotesi:
- per coloro che hanno iniziato nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019, il contributo spetta laddove sia rispettato il predetto requisito dimensionale nell’esercizio 2019, ma non è richiesto alcun decremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale parametro incide tuttavia sul quantum del contributo spettante, che comunque è almeno pari al minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche);
- per coloro che hanno invece iniziato a partire dal mese di maggio 2019, stante l’assenza del parametro “storico” per il calcolo del decremento del fatturato, fermo restando il requisito “dimensionale”, il contributo spettante è pari al predetto minimo previsto.
Per coloro che devono dimostrare il decremento del fatturato o dei corrispettivi, stante l’assenza nell’ordinamento Iva di una nozione di fatturato (vi è quella di volume d’affari) le istruzioni e la circolare n. 15/E forniscono alcune indicazioni che in parte erano già state anticipate nei precedenti documenti di prassi dell’Agenzia in relazione ad altre disposizioni che richiedono il decremento di tale parametro (ad esempio la circolare 8/E/2020 per la sospensione di alcuni versamenti).
Nel confermare che si deve aver riguardo al momento di effettuazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, le istruzioni all’istanza precisano in primo luogo che si deve aver riguardo alle fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile (2019 e 2020), ivi comprese eventuali fatture differite emesse nel mese di maggio ma riferite ad operazioni di aprile (circostanza del tutto residuale, tenendo conto che normalmente la fattura differita riporta la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento dei Ddt emessi).
Le note di variazione incidono se emesse a norma dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, e quindi, in ogni caso, per quelle in aumento (sempre obbligatorie), mentre per quelle in diminuzione se emesse ai fini Iva (e quindi nel rispetto delle regole e delle tempistiche di cui all’articolo 26).
L’aspetto più critico riguarda tuttavia la precisazione relativa alla cessione dei beni ammortizzabili, per la quale è prevista l’esclusione dalla formazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 D.P.R. 633/1972, ma in tale contesto assumono rilievo.
La ragione ridiede nella circostanza che, avendo fatto riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di aprile 2020 e 2019, non si può distinguere in relazione alla tipologia di operazione posta in essere, ma ciò può portare ad effetti distorti soprattutto laddove per necessità finanziarie legate all’emergenza economica il soggetto passivo Iva abbia dismesso dei cespiti. Ciò può aver “gonfiato” il fatturato del mese di aprile 2020 e potrebbe comportare il mancato superamento del requisito del decremento del fatturato stesso rispetto allo stesso mese del 2019.
Si segnala, infine, che mentre l’ammontare dei corrispettivi deve essere assunto al netto dell’Iva, per le operazioni in ventilazione (ad esempio le farmacie) ovvero per quelle in regime del margine o delle agenzie di viaggio, l’importo può essere assunto al lordo dell’Iva stante la difficoltà di “scorporare” l’imposta.
15 Giugno 2020 a 7:43
Chiedo se le fatture emesse per operazioni art 15 del DPR 633/72 devono essere incluse nel fatturato. Nella liquidazione periodica non ci sono ma sono comprese nelle fatture inviate risultanti da Fatture e corrispettivi dell agenzia delle entrate. Grazie
15 Giugno 2020 a 10:44
Non avete mai parlato delle imprese del settore turismo che svolgono attività stagionale.
Per esempio: un hotel che nel mese di aprile 2019 aveva dichiarato un fatturato di euro zero, così come nello stesso mese di aprile 2020, non avrà diritto al contributo anche se la stagione 2020 si preannuncia disastrosa non avendo ricevuto fino ad ora alcuna prenotazione.
bisogna sollecitare la correzione in sede di conversione in legge.
15 Giugno 2020 a 14:55
“…fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile…”
Gli agenti di commercio ad aprile hanno fatturato provvigioni maturate nel trimestre precedente o addirittura l’anno scorso quindi non può risultare il calo dovuto al covid-19.
Altri hanno fatturato un anticipo che dovranno sicuramente restituire ma questo impedisce comunque di accedere al fondo perduto.
Le provvigioni maturate ad aprile saranno fatturate il mese successivo o al termine del trimestre (luglio) o dopo il pagamento del cliente.
Tali provvigioni sono relative a merci consegnate e fatturate ad aprile dalle aziende mandanti e sono quindi ampiamente documentabili.
Per assurdo la ditta proponente potrebbe aver diritto al fondo perduto ma non i loro stessi agenti pur avendo subito lo stesso calo.
Quello degli Agenti è un sistema particolare ma il decreto non è chiaro, considera la data fattura ma lascia molti dubbi.
Chissà se ci sarà almeno un chiarimento ufficiale…
20 Giugno 2020 a 18:19
Nel caso di IVA per cassa ex DL 83/2012? Nella circolare si fa riferimento alle operazioni “che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile” ma in realtà le operazioni fatturate in aprile pur essendo ricavi di competenza di aprile, nel caso di “iva per cassa” non partecipano propriamente alla liquidazione di aprile potendo essere sospese in attesa dell’incasso. Nessuna precisazione in merito finora.
26 Giugno 2020 a 11:17
buongiorno. non è chiaro se il contributo per un agente di commercio deve essere calcolato sulla comparazione dei fatturati di aprile 2019/2020 o sul maturato. potete darmi una risposta? grazie