15 Giugno 2020

Riduzione del fatturato per il contributo a fondo perduto

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La cessione di un bene strumentale avvenuta nel mese di aprile 2020 può compromettere la spettanza del contributo a fondo perduto per carenza del requisito del decremento del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.

È quanto emerge dalla lettura delle istruzioni dell’istanza approvate dall’Agenzia per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 nonché dalla circolare n. 15/E del 13 giugno scorso.

È opportuno innanzitutto ricordare che il contributo a fondo perduto di cui al predetto articolo 25 non è concesso “tout court” a tutte le imprese e lavoratori autonomi, poiché per i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 2019 sono richiesti due requisiti:

  • il primo di carattere dimensionale, poiché nell’esercizio 2019 devono essere stati realizzati ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000;
  • il secondo, invece, riguarda l’effettivo impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria, in quanto è richiesto che il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi realizzati nello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, la circolare n. 15/E distinguere due ipotesi:

  • per coloro che hanno iniziato nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019, il contributo spetta laddove sia rispettato il predetto requisito dimensionale nell’esercizio 2019, ma non è richiesto alcun decremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale parametro incide tuttavia sul quantum del contributo spettante,  che comunque è almeno pari al minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche);
  • per coloro che hanno invece iniziato a partire dal mese di maggio 2019, stante l’assenza del parametro “storico” per il calcolo del decremento del fatturato, fermo restando il requisito “dimensionale”, il contributo spettante è pari al predetto minimo previsto.

Per coloro che devono dimostrare il decremento del fatturato o dei corrispettivi, stante l’assenza nell’ordinamento Iva di una nozione di fatturato (vi è quella di volume d’affari) le istruzioni e la circolare n. 15/E forniscono alcune indicazioni che in parte erano già state anticipate nei precedenti documenti di prassi dell’Agenzia in relazione ad altre disposizioni che richiedono il decremento di tale parametro (ad esempio la circolare 8/E/2020 per la sospensione di alcuni versamenti).

Nel confermare che si deve aver riguardo al momento di effettuazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, le istruzioni all’istanza precisano in primo luogo che si deve aver riguardo alle fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile (2019 e 2020), ivi comprese eventuali fatture differite emesse nel mese di maggio ma riferite ad operazioni di aprile (circostanza del tutto residuale, tenendo conto che normalmente la fattura differita riporta la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento dei Ddt emessi).

Le note di variazione incidono se emesse a norma dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, e quindi, in ogni caso, per quelle in aumento (sempre obbligatorie), mentre per quelle in diminuzione se emesse ai fini Iva (e quindi nel rispetto delle regole e delle tempistiche di cui all’articolo 26).

L’aspetto più critico riguarda tuttavia la precisazione relativa alla cessione dei beni ammortizzabili, per la quale è prevista l’esclusione dalla formazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 D.P.R. 633/1972, ma in tale contesto assumono rilievo.

La ragione ridiede nella circostanza che, avendo fatto riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di aprile 2020 e 2019, non si può distinguere in relazione alla tipologia di operazione posta in essere, ma ciò può portare ad effetti distorti soprattutto laddove per necessità finanziarie legate all’emergenza economica il soggetto passivo Iva abbia dismesso dei cespiti. Ciò può aver “gonfiato” il fatturato del mese di aprile 2020 e potrebbe comportare il mancato superamento del requisito del decremento del fatturato stesso rispetto allo stesso mese del 2019.

Si segnala, infine, che mentre l’ammontare dei corrispettivi deve essere assunto al netto dell’Iva, per le operazioni in ventilazione (ad esempio le farmacie) ovvero per quelle in regime del margine o delle agenzie di viaggio, l’importo può essere assunto al lordo dell’Iva stante la difficoltà di “scorporare” l’imposta.