17 Giugno 2016

Riduzione facoltativa per perdite a garanzia dei soci e dei creditori

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il principio contabile OIC 28, concernente il patrimonio netto, afferma l’esistenza di due tipi di riduzione del capitale sociale per perdite, una obbligatoria e l’altra facoltativa. In sostanza la riduzione obbligatoria si ha nell’evenienza in cui le perdite diminuiscono:

  • il capitale di oltre un terzo e tale situazione perdura anche nell’esercizio successivo, ai sensi degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile;
  • il capitale di oltre un terzo e quest’ultimo si riduce al disotto del minimo legale, come sancito dagli articoli 2447 e 2482-ter codice civile.

Per “perdita di oltre un terzo del capitale” deve intendersi la sommatoria delle perdite portate a nuovo e della perdita dell’esercizio, al netto delle riserve del patrimonio netto. Come invece si può evincere dal termine stesso ad essa attribuito, la riduzione facoltativa si presenta nel momento in cui le perdite risultano inferiori al terzo del capitale, pertanto, in tale categoria dovranno essere incluse le riduzioni costituite da importi tali per cui non si possano attribuire le casistiche civilistiche sopra citate.

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