Riduzione solo parziale del capitale a causa di perdite
di Fabio LanduzziÈ possibile che il capitale sociale di una società venga ridotto solo parzialmente a fronte di perdite superiori al terzo del capitale stesso? Analogamente, è possibile una parziale copertura delle perdite in una misura non eccedente il terzo del capitale sociale?
Questi temi sono stati oggetto di un intervento interpretativo del Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 204 in cui si è affermato che sino a quando non si verificano le condizioni che rendono obbligatoria la riduzione del capitale per perdite di ammontare superiore al terzo – ex articoli 2446, comma 2, per le SpA, e 2482-bis, comma 4, cod. civ. per le Srl – l’assemblea dei soci ha la facoltà di poter disporre la riduzione del capitale sociale andando a coprire anche solo una parte delle perdite, sia qualora questa parziale copertura conduca la perdita residua al di sotto del terzo del capitale, e sia qualora la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, comunque ancora superiore al limite del terzo del capitale sociale.
La Massima notarile ritiene che si debbano distinguere due diverse circostanze:
- la prima, in cui la delibera dell’assemblea di copertura delle perdite viene assunta nel corso del cd. periodo di grazia, ossia anteriormente al momento in cui si tiene l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la perdita è emersa;
- la seconda, in cui invece la delibera è assunta proprio in detta assemblea convocata anche ai sensi dell’articolo 2446, comma 2, cod. civ. (articolo 2482-bis, comma 4, cod. civ.).
Affrontando dapprima proprio questo secondo caso, l’assemblea dei soci dovrà obbligatoriamente decidere in ordine agli adeguati provvedimenti da assumere con riferimento alle perdite emerse, che potranno consistere nella copertura integrale delle perdite (superiori al terzo del capitale, ma comunque non tali da ridurlo al di sotto del minimo), oppure la patrimonializzazione della società, oppure anche operazioni straordinarie (ad esempio, la fusione) tali da determinare, in esito della stessa, l’assorbimento delle perdite.
Nel primo caso, e quindi quando sia corrente il cd. periodo di grazia, invece, sarebbe possibile per l’assemblea deliberare una copertura anche solo parziale delle perdite, andando a ridurre il capitale sociale per l’equivalente importo.
Questa conclusione sarebbe consentita alla luce del fatto che la norma di riferimento, che ricordiamo essere il comma 2 dell’articolo 2446 cod. civ. (norma equivalente per le Srl e collocata al comma 4 dell’articolo 2482-bis cod. civ.), nel primo periodo pare imporre l’obbligo di copertura integrale (o in alternativa l’assunzione dei provvedimenti adeguati di cui si è detto) solo alla scadenza del cd. periodo di grazia rappresentato appunto dalla data in cui viene tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio seguente.
Peraltro, disponendo una copertura solo parziale della perdita, si ha l’effetto di costringere la società a conservare al proprio attivo una parte di patrimonio netto maggiore di quella che residuerebbe ove la perdita fosse interamente coperta con l’assorbimento sul capitale sociale, così che non vi sarebbe alcun rischio di maggiore depauperamento a danno dei terzi o dei creditori sociali.
Allo stesso modo, in caso di utili futuri, la quota da accantonare alla formazione della riserva legale avrà come riferimento un importo superiore con riguardo al capitale nominale, andando a maggior ragione a rimuovere ogni remora in termini di rischi di indebolimento del presidio alla integrità patrimoniale della società.
Una chiosa poi circa la speciale disciplina delle perdite ai sensi della L. 178/2020 e ss.mm. che, come noto, sospende l’applicazione di una parte della normativa relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ. per cinque anni.
Ebbene, in questa circostanza, che si sostanzia in una sorta di temporaneo congelamento delle perdite e di allungamento degli effetti del cd. periodo di grazia, a valere sulla perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o al 31 dicembre 2021, altro non si ha che un effetto di rideterminazione della perdita rilevante, ai sensi degli articoli 2446 e 2482-bis cod. civ., al netto di quella che fruisce della sospensione disposta in forza del regime speciale anzidetto, senza che ciò possa in qualche misura interferire sulle conclusioni a cui perviene la Massima qui citata circa la legittimità di una copertura anche solo parziale della perdita prima del decorso del periodo di grazia.