Riflessi Iva della vendita diretta di prodotti agricoli
di Luigi ScappiniIn un precedente contributo abbiamo analizzato il credito riconosciuto al comparto agricolo per la realizzazione di siti web, con conseguente possibilità di procedere alla cessione dei prodotti tramite e-commerce, tuttavia, non si può dimenticare come l’imprenditore agricolo fruisca già di una norma di favore, introdotta con l’articolo 4, D.Lgs. 228/2001, con cui, nel caso proceda alla cessione dei prodotti agricoli, non soggiace, fermo restando il rispetto delle norme igienico–sanitarie, alle regole amministrative ordinarie di cui al D.Lgs. 114/1998, e successive modificazioni.
E il Legislatore, in un contesto evolutivo dell’esercizio dell’impresa agricola non più ancorata alle ordinarie attività di mera lavorazione della terra e successiva raccolta dei frutti ivi seminati, bensì orientata verso una dimensione dinamica e polivalente, ha reso applicabile la deroga, non solo alla cessione delle materie prime prodotte ma anche, a mezzo del comma 5, ai prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa agricola.
A questo si deve aggiungere l’ulteriore circostanza per cui l’imprenditore agricolo può procedere anche alla cessione di prodotti acquistati da soggetti terzi, a condizione tuttavia, che sia rispettata la prevalenza.
Sul punto, il MiSe, con la risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016, ha avuto modi di chiarire come “per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi) sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione”.
Ricapitolando, ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 228/2001, l’imprenditore agricolo può procedere alla vendita diretta, al dettaglio e non anche all’ingrosso, dei prodotti agricoli bypassando la disciplina amministrativa del commercio a condizione che abbia a oggetto prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda e che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dall’azienda nell’anno solare precedente non superi 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.
Tralasciando l’analisi delle ricadute in termini di imposizione diretta che deriva dalla cessione di prodotti di terzi, in questa sede focalizziamo l’attenzione sugli adempimenti che devono essere seguiti e sulle conseguenze Iva.
Ai sensi dell’articolo 35, DPR 633/1972, l’imprenditore agricolo dovrà procedere, nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività di vendita, a presentare la relativa dichiarazione tramite modello AA9/10 o AA7/9.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, DPR 633/1972, gli imprenditori agricoli devono tenere il registro dei corrispettivi in cui annotare, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte. Nel caso in cui il registro sia tenuto in un luogo diverso da quello in cui viene svolta l’attività di vendita, le annotazioni prescritte devono essere tenute anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo di vendita.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), DPR 696/1996, non sono soggette all’obbligo di certificazione le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che operano in regime speciale Iva di cui all’articolo 34, DPR 633/1972, verso consumatori finali. Come chiarito a suo tempo dall’Agenzia delle entrate con la circolare 97/E/1997, lo scopo è quello di non onerare, attività marginali, di incombenze amministrative.
D’obbligo una precisazione: tale esonero non è azionabile nel caso di cessione di prodotti agricoli precedentemente acquistati da terzi, in quanto tale vendita riveste natura commerciale, mentre l’agevolazione compete esclusivamente l’ultima fase di un processo economico, quello dell’agricoltore, meritevole, a parere del Legislatore, di tutela agevolativa.
Resta inteso che, al contrario, in ipotesi di cessione B2B, vige sempre l’obbligo di emissione della fattura, salvo che il cedente non sia un imprenditore agricolo in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, DPR 633/1972.
Anche in questo caso, la cessione di prodotti acquistati da terzi, come del resto confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 44/E/2002, comporterà il venir meno dell’applicabilità del regime speciale Iva.
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