29 Agosto 2016

Riflessioni sul criterio del costo ammortizzato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariVitale Cangiano
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Con il novellato articolo 2426, comma 1, n. 8, cod. civ. il Legislatore civile (D.Lgs. 139/2015) ha previsto il decorrere del tempo come un elemento imprescindibile nella rappresentazione di un elemento di bilancio. In particolare, statuendo che “i debiti sono rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale” la funzione di attualizzazione assurge al rango di regola base per la determinazione di una voce di bilancio. Come si è appreso dalla lettura della relazione di accompagnamento al decreto, essendo il tessuto economico domestico per lo più formato da piccole se non piccolissime realtà per le quali sono stati previsti e disciplinati dal decreto stesso casi particolari di esenzione (è stato previsto che circa il 70% delle società di capitali italiane redigeranno il bilancio secondo le semplificazioni previste), il criterio del costo ammortizzato si applicherà solo alle imprese “ordinarie”.

Anche per queste ultime però sono previsti casi di esenzione. Come si apprende dalla lettura del paragrafo 41 del principio OIC 19 in bozza di consultazione, si può non applicare il criterio del costo ammortizzato se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, cod. civ.. I redattori del principio in esame successivamente ritengono che si possa presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine o le commissioni o, più in generale i costi di transazione e ogni altra differenza fra il valore iniziale e il valore a scadenza, sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. L’unico punto fermo è quindi la durata del debito: questo deve avere durata di 12 mesi. Riguardo allo “scarso rilievo” delle commissioni rispetto al valore iniziale del debito sarebbero necessari ulteriori chiarimenti. Un’incidenza di 50 basis point (0,5% del nominale) è di scarso rilievo?

È del tutto evidente che fissare preliminarmente lo “scarso rilievo indifferente” sia una necessaria ed indispensabile incombenza, ma si tratta di capire quali siano le motivazione per cui è stata scelta una determinata soglia. Il D.Lgs. n. 139/2015, aggiungendo il punto 3-bis all’articolo 2423 del cod. civ. sancisce che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”, mentre il successivo punto 4 (immutato) dello stesso articolo 2423 cod. civ. prevede solo per casi eccezionali e nel rispetto della verità e correttezza della rappresentazione la deroga agli articoli successivi. Nel prosieguo l’articolo 2423 cod. civ. stabilisce che “gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (….). La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica”. Quindi riassumendo il Legislatore e di conseguenza il principio contabile invitano il redattore ad esercitare la facoltà di non applicare il nuovo criterio se i suoi effetti sono irrilevanti. Mentre i contorni della eccezionalità sono andati sempre più delineandosi nel corso del tempo, il concetto di irrilevanza sembra essere abbastanza nuovo, almeno in tema di bilancio di esercizio, sebbene lo stesso punto 3-bis dell’articolo 2423 cod. civ. imponga alle società di “illustrare in Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. In altri settori, un evento è irrilevante o non significativo se non raggiunge un livello in precedenza prefissato o comunemente ritenuto tale per prassi. Ritorna quindi prepotentemente la necessità di fissare il livello di indifferenza, prima di elaborare qualsiasi attualizzazione del debito. Ma affinché un evento sia considerato non significativo o irrilevante comunque è necessario calcolarne la dimensione e solo successivamente si potrà ritenerlo significativo o meno. Una volta calcolato, sarà il caso di rappresentarlo in bilancio e non avvalersi della facoltà di non rappresentazione per i risvolti sopra delineati nella redazione della Nota Integrativa.

In sostanza, alla luce di queste prime considerazioni, contrariamente a quanto si è portati a sostenere in prima battuta, sembra non essere poi tanto conveniente esercitare la facoltà concessa.

Proseguendo nella lettura dell’OIC 19 un’altra riflessione sorge quando sarà necessario comparare il tasso interno di rendimento dell’operazione con il tasso di mercato. In sede di rilevazione iniziale, nel rispetto del fattore temporale, è necessario confrontare il tasso di interesse effettivo con il tasso di mercato. Al paragrafo 49 si legge “qualora il tasso effettivo sia significativamente diverso dal tasso di mercato, questo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione”. Anche qui il concetto di significativamente diverso appare del tutto nuovo, ed è evidente che attualizzare ad un tasso maggiore o minore significa attribuire una massa critica di interessi impliciti maggiori o minori al bilancio. Si presentano quindi due ordini di problemi: stabilire il tasso di mercato, e determinare in modo univoco il livello di significativamente diverso. L’OIC 19, ai paragrafi 11 e 48, riporta la definizione di tasso di mercato: “è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito”. A questo punto risultano molto utili le indicazioni fornite nello IAS 39 al paragrafo – Tecniche di valutazione – AG82 lett. a) – h), in quanto non di rado operazioni finanziarie di indebitamento vengono calibrate su specifiche esigenze dell’emittente, ragion per cui rimandare alle operazioni similari significa far riferimento al settore di attività, alla durata, al merito creditizio o rating ed alla piazza dell’operazione.

Come ben evidenziato nello IAS 39, per la ricerca dei termini di comparazione è necessario rifarsi a “fonti” della massima attendibilità o, come definite in precedenza, univoche. Per quanto riguarda il settore, la duration e la piazza in cui si negozia l’operazione, si potrebbe utilizzare come fonte univoca BankItalia che trimestralmente pubblica report da cui si possono ricavare i dati richiesti (rif.  Bollettini Statistici). Riguardo al rating i problemi potrebbero essere molteplici, in quanto tranne che per le società quotate in mercati regolamentati, (IAS 39 Par AG71-73), per le restanti società non esiste un book al quale far riferimento univocamente. L’operatore, al massimo, potrà determinare la rischiosità del settore implicita nei tassi applicati alla medesima clientela operanti nella stessa piazza e per la stessa durata (residua) (IAS 39 Par AG74-77). Emerge chiaramente che, prima di applicare “meccanicamente” la formula dell’attualizzazione finanziaria ad un debito, risultano fondamentali essere gli assunti di base. Tutto questo naturalmente avrà ripercussioni nella rappresentazione in bilancio e nella quantificazione del reddito.

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015