Riforma del processo tributario: novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022 l’attesa L. 130/2022, che riforma la giustizia e il processo tributari.
Rinviando a successivi approfondimenti sul tema, si riepilogano di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte, distinguendole a seconda delle date previste per la loro entrata in vigore.
Novità che si applicano dal 16.09.2022 (data entrata in vigore L. 130/2022) | |
Le Commissioni tributarie diventano “Corti di giustizia” | Le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano “Corti di giustizia di primo grado” e “Corti di giustizia di secondo grado”. |
Ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria | La giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali, regolate dalle nuove previsioni normative. Giova evidenziare che al concorso per esami (utile per conseguire la qualifica di magistrato tributario) saranno ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Viene previsto lo svolgimento di un tirocinio da parte dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso, e un apposito regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disciplinerà la formazione professionale dei magistrati. |
Mancato accoglimento reclamo/mediazione e spese soccombenza | In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. |
Riforma sospensione giudiziale | Viene modificata la disciplina in materia di sospensione giudiziale, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile “nella stessa udienza di trattazione dell’istanza”. La prestazione della garanzia per la sospensione parziale dell’atto è esclusa per i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio Isa pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. |
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione | Le controversie tributarie pendenti alla data del 15.07.2022 innanzi alla Corte di cassazione possono essere definite: – previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio) – previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia (se il valore della controversia non è superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
Onere della prova in capo all’Amministrazione | L’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo se – manca la prova della sua fondatezza o – la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. |
Novità che si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16.09.2022) |
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Ammessa la prova testimoniale anche nel processo tributario | Pur continuando ad essere non ammesso il giuramento, viene riconosciuta ai giudici la possibilità di ammettere la prova testimoniale, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti. La prova testimoniale deve essere assunta con le forme della testimonianza scritta, di cui all’articolo 257-bis c.p.c.. In forza della richiamata disposizione il giudice può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. È la parte che ha richiesto l’assunzione a predisporre il modello di testimonianza e a farlo notificare al testimone; il testimone dovrà rendere la deposizione compilando il modello e fornendo risposta separata a ciascuno dei quesiti, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Si evidenzia, tuttavia, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. |
Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria | Per le controversie soggette a reclamo (ovvero di valore non superiore a 50.000 euro), la Corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il giudice dichiara quindi con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. |
Conciliazione e spese di giudizio | Le norme in materia di processo tributario già pongono le spese del giudizio a carico della parte che rifiuta senza motivo una conciliazione per poi vedersi riconosciuta dal giudice una pretesa inferiore a quanto proposto in sede di conciliazione. Le nuove norme: – coordinando questa previsione con la possibilità che la proposta di conciliazione venga dal giudice; – aggiungono all’obbligo di pagare le spese processuali, la previsione della loro maggiorazione del 50% (rendendo quindi ancora più gravosa la mancata accettazione “ingiustificata”). Se, invece, interviene la conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. |
Novità che si applicano ai ricorsi notificati decorrere dal 1° gennaio 2023 |
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Nuovo giudice monocratico |
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo espressa deroga, le previsioni relative ai giudizi in composizione collegiale. |