Nel caso di variazioni in aumento, esse devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti e hanno effetto da tale anno.
Al contrario, le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti, nel caso in cui la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, mentre, se successiva, gli effetti decorreranno dall’anno di presentazione.
Si ricorda che l’omessa denuncia viene sanzionata, ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 471/1997.
Con l’intento di semplificare gli adempimenti in capo al cittadino, nonché all’imprenditore agricolo, l’articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006, convertito con modifiche dalla L. 286/2006, ha previsto, con il duplice obiettivo, da un lato, di semplificazione degli adempimenti e, dall’altro, di ottenere una più stringente rispondenza del contenuto delle banche dati alla reale consistenza territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’esonero dall’adempimento (previsto dall’articolo 30, Tuir richiamato) da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria.
L’esonero in commento si aziona a condizione che le denunce relativamente all’uso del suolo contengano gli elementi idonei per l’aggiornamento catastale, compresi quelli inerenti ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola.
In tal modo, la dichiarazione va a sostituire quella inerente all’avvenuta variazione colturale che diventerebbe una duplicazione, con aggravio in termini di adempimenti per il cittadino.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l’obbligo di denuncia rimaneva in capo a coloro che non presentavano le domande per l’erogazione dei contributi.
L’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 3, L. 111/2023, ha delegato il Governo a introdurre procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.
In ossequio a tale indirizzo, l’articolo 2, D.Lgs. 192/2024, ha previsto, con decorrenza 2024, che per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agea, diversi da quelli che rientrano nel perimetro dell’articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006, coloro che sarebbero tenuti all’adempimento di cui all’articolo 30, Tuir, ne sono esonerati, in quanto vi provvede direttamente Agea, secondo le modalità di cui al comma 33 del D.L. 262/2006 richiamato.
In particolare, Agea, al momento della ricezione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti, predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale che trasmette all’Agenzia delle entrate per l’aggiornamento della banca dati. La nuova rendita si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione. In deroga alla disciplina prevista dall’articolo 74, comma 1, L. 342/2000, vengono rese note, per singolo Comune, le modifiche, tramite un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché le stesse sono pubblicizzate per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati. I contribuenti incisi dalle variazioni hanno i canonici 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla CGT di I grado competente.
Il comma 2, dell’articolo 2, D.Lgs. 192/2024, concedeva 90 giorni di tempo decorrenti dall’entrata in vigore delle previsioni, al Masaf per emanare, di concerto con il Mef, un decreto con cui individuare le relative disposizioni attuative, termine che purtroppo, come spesso accade, è decorso senza alcun intervento attuativo.