Riforma dello sport: arrivano il nuovo regolamento RAS e l’elenco delle mansioni per il lavoro sportivo
di Luca CaramaschiA piccoli passi la Riforma dello sport, attuata con ben 5 Decreti delegati a inizio 2021, sta mettendo in fila i suoi tasselli.
In data 29.1.2024, è stato pubblicato, infatti, sul sito del Dipartimento per lo sport, il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito RAS), disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. 39/2021; mentre, più di recente, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza CdM ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Vediamo, in sintesi, il contenuto dei due provvedimenti e gli effetti che produrranno nell’operatività dei sodalizi sportivi dilettantistici.
- Nuova versione (la terza) del Regolamento RAS
Rispetto alla seconda e precedente versione del 27.3.2023, vengono apportati rilevanti interventi per adeguarne il contenuto alle modifiche nel frattempo apportate al D.Lgs. 36/2021 e al D.Lgs. 39/2021.
Una delle novità di maggior interesse riguarda la procedura semplificata di riconoscimento della personalità giuridica che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) potranno, ora, ottenere tramite l’iscrizione al RAS mediante l’intervento del notaio che, per tale procedura, si avvarrà dell’apposita piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.
All’articolo 11 del nuovo Regolamento vengono disciplinate due distinte procedure, a seconda delle seguenti situazioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al RAS dotandosi contestualmente della personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro quali associazioni non riconosciute e che intendono successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.
Nella fattispecie descritta alla precedente lettera a), il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la deposita entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Notariato.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, il notaio richiede direttamente al Registro, tramite l’apposita piattaforma, l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Il Regolamento indica, poi, gli ulteriori documenti – rispetto a quelli richiesti in fase di iscrizione – necessari all’attivazione della procedura di riconoscimento e cioè il rendiconto economico finanziario, i verbali delle deliberazioni che modificano gli statuti, la composizione degli organi statutari oppure la sede legale (sempre che dei verbali non se ne sia interessato direttamente il notaio).
Da ultimo, il tassello più importante e che richiederà l’intervento di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (articolo 14, D.Lgs. 39/2021): la redazione di una perizia giurata di stima – non anteriore a 120 giorni – che attesti il possesso del patrimonio minimo in misura non inferiore ai 10.000 euro normativamente previsti.
L’altro elemento di novità – che contraddistingue la nuova versione del Regolamento RAS – è descritto nell’articolo 6 del documento e in particolare dal comma 2 e seguenti della citata disposizione.
Con un procedimento ben descritto nei dettagli (e che prevede la formazione del silenzio assenso del Dipartimento dello sport in caso di esaustive integrazioni alla domanda presentate dall’ente richiedente) sarà, infatti, possibile ottenere il riconoscimento di attività sportive che non rientrano tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, ma che comunque rispettano i criteri contenuti nella definizione di sport, di cui all’articolo 2, lettera nn), D.Lgs. 36/2021. Qualora l’ente richiedente, per lo svolgimento di detta attività sportiva “non codificata” non risulti affiliato ad alcun Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) dovrà provvedere in autonomia agli adempimenti richiesti dal Regolamento.
- Il mansionario degli “ulteriori” lavoratori sportivi
Secondo quanto previsto nel primo periodo dell’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021:
“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.
Tuttavia, nel successivo secondo periodo del citato comma 1, viene ulteriormente aggiunto che:
“È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
È con il successivo comma 1-ter, articolo 25, D.Lgs. 36/2021, che viene disciplinato l’iter di approvazione del provvedimento con il quale appunto vengono previste le “ulteriori” mansioni che potranno beneficiare delle norme di favore riguardanti il lavoro sportivo. In particolare, lo stesso recita che:
“Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.
Ed è, quindi, con il D.P.C.M. firmato lo scorso 26.1.2024 dal Ministro Abodi che vengono finalmente definite le figure che, oltre all’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, potranno ritenersi a tutti gli effetti “lavoratori sportivi” con quanto ne consegue in termini di agevolazioni applicabili secondo quanto previsto nel D.Lgs. 36/2021.
A tal proposito preme rilevare che le figure svolgenti:
“le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” sono direttamente definite “in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche”.
Oltre a non considerare alcune Federazioni Sportive Nazionali (per le quali quindi si dovrà per ora fare ancora riferimento alle sole categorie “tipiche” di lavoro sportivo), nel citato D.P.C.M. manca un qualsiasi riferimento diretto ai singoli enti di promozione sportiva (che come è noto hanno una natura multidisciplinare, affiliando sodalizi sportivi dilettantistici nelle più svariate discipline sportive) i quali – per definire le mansioni – dovranno necessariamente fare riferimento alla specifica disciplina sportiva descritta nei regolamenti delle FSN e delle DSA.