22 Luglio 2022

Riforma Ets: il regime transitorio si arricchisce del “Social Bonus” – prima parte

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Social Bonus è una agevolazione prevista dall’articolo 81 del nuovo codice del terzo settore (cts) che riconosce un credito d’imposta in favore di persone fisiche, enti e/o società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del terzo settore che presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, a loro assegnati per svolgere attività di interesse generale di natura non commerciale.

La misura del credito d’imposta è al 65 per cento nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche mentre scende al 50 per cento nel caso di erogazioni effettuate da enti o società.

La richiamata agevolazione è alternativa a quelle previste dalle disposizioni generali in tema di erogazioni liberali in favore degli Ets richiamante nel successivo articolo 83 cts.

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni l’articolo 81, comma 7, cts ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 89 del 23.02.2022, con un discreto ritardo, è stato finalmente pubblicato nella G.U. n. 63 dello scorso 14.07.2022, esplicando pertanto i suoi effetti solo il prossimo 29 luglio 2022, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

L’agevolazione in commento, in quanto appartenente alle undici disposizioni che compongono il titolo X del Codice del Terzo Settore (articoli che vanno da 79 a 89 cts), troverà generale applicazione a tutti gli Ets solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà intervenuta sia l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che l’ottenimento da parte dello Stato italiano della prevista autorizzazione da parte dell’Unione Europea all’applicazione delle misure fiscali del Codice (evento quest’ultimo che, come è noto, non si è ancora verificato).

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 104 cts, talune disposizioni (tra cui la richiamata agevolazione prevista dal citato articolo 81, ovvero il Social Bonus) avrebbero dovuto trovare  applicazione già a partire dal 1° gennaio 2018 per le Onlus di cui all’articolo10 D.Lgs. 460/1997, le Odv di cui alla Legge quadro 266/1991 nonché per le Aps di cui alla Legge quadro 383/2000, ma che sono rimaste inattuate proprio in attesa della emanazione del recente provvedimento attuativo.

 

Regime transitorio

La previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 104 ha il significato di “anticipare” talune specifiche agevolazioni contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso legislatore come “ETS di diritto”, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata abrogata in favore del nuovo Codice del Terzo Settore (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all’interno del Runts due specifiche sezioni destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui “scomparsa” dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della sezione del Runts nella quale collocarsi (nel caso delle fondazioni Onlus, ad esempio, potrebbe ipotizzarsi l’assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale, come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

A proposito del citato decreto attuativo va osservato che, allorquando si pubblica in Gazzetta Ufficiale un provvedimento normativo a distanza di parecchi mesi dalla sua approvazione (in questo caso bene cinque), il rischio concreto è, soprattutto in ambito fiscale, che le previsioni in esso contenute nascano in parte già “vecchie” per effetto di successive disposizioni intervenute nel frattempo.

È proprio quanto accaduto alla citata agevolazione Social Bonus di cui all’articolo 81 cts.

Scorrendo infatti l’articolo 14 (rubricato “Disposizioni transitorie”) del recente decreto MLPS datato 23.02.2022 si segnala che il Ministero ribadisce che – fino alla decorrenza dell’efficacia di quanto stabilito dall’articolo 79 cts, come previsto dall’articolo 101, comma 10, del medesimo codice (e cioè dal periodo d’imposta successivo a quello sia di operatività del Runts che della necessaria autorizzazione UE) – i soggetti destinatari  delle disposizioni in tema di Social Bonus sono solo Odv, Aps e Onlus.

Viene quindi ignorato quanto previsto di recente con l’articolo 26 D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) con il quale viene aggiunto al comma 1 dell’articolo 104 D.Lgs. 117/2017 un ulteriore periodo al fine di prevedere che “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Ecco, quindi, che non appare chiaro se agli enti diversi da Odv, Aps e Onlus (si pensi a talune fondazioni e/o associazioni che intendono collocarsi nella sezione degli enti filantropici piuttosto che nella sezione residuali degli “altri enti”) che hanno presentato domanda di iscrizione nel Runts, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di iscrizione al citato registro, possano trovare applicazione le seguenti disposizioni transitorie contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 14 D.M. 89/2022:

  • fino all’operatività del Runts di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8 comma 1 dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell’ente proponente e degli eventuali partners (comma 2);
  • all’istanza di partecipazione di cui all’articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul RUNTS del bilancio di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, cts, deve essere allegata copia dell’ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell’ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l’indicazione delle pagine del sito internet dell’ente ove il medesimo documento è pubblicato (comma 3).

Chi scrive ritiene che, in relazione agli enti diversi da Odv, Aps e Onlus che non hanno completato l’iter di iscrizione al Runts, in quanto non ancora qualificabili come Ets (diversamente dalle tre citate categorie considerate sin da subito come “Ets di diritto”), dette disposizioni transitorie non possano trovare applicazione.  Sarebbe tuttavia auspicabile sul punto un intervento chiarificatore ufficiale.

Ma a prescindere da queste prime questioni applicative, vediamo in concreto come si sviluppa il recente decreto attuativo, che tuttavia, al comma 3 dell’articolo 8, rimanda ancora ad un successivo provvedimento congiunto (senza peraltro fissare alcun termine) del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, per l’approvazione della  modulistica necessaria all’avvio del procedimento per l’individuazione dei progetti di recupero.

Di seguito una rappresentazione schematica dei contenuti del decreto, per il cui commento approfondito si rimanda alla seconda parte del presente contributo, in un momento nel quale si spera di avere già a disposizione la modulistica con la quale Odv, Aps, Onlus e i nuovi Ets potranno cimentarsi nella presentazione dei progetti sui quali poter innescare le agevolazioni in favore dei sovventori interessati al loro finanziamento.

 

Lo schema del decreto attuativo

Articolo1 – Oggetto

Articolo2 – Ambito soggettivo di applicazione

Articolo3 – Ambito oggettivo di applicazione

Articolo4 – Misura del credito d’imposta

Articolo5 – Fruizione del credito d’imposta

Articolo6 – Individuazione dei progetti di recupero

Articolo7 – Requisiti di partecipazione

Articolo8 – Avvio del procedimento

Articolo9 – Esame dei progetti

Articolo10 – Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

Articolo11 – Spese eleggibili

Articolo12 – Controlli e monitoraggio

Articolo13 – Revoca del provvedimento di approvazione

Articolo14 – Disposizioni transitorie

Articolo15 – Clausola di invarianza finanziaria