26 Febbraio 2024

Riforma fiscale: cambia la competenza territoriale per società di persone ed enti similari

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Fra i compiti degli uffici vi è quello principale relativo al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, rilevandone l’eventuale omissione, e provvedendo alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute.Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, la competenza relativa i controlli spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant’è che si trova scritto ancora “gli uffici delle imposte”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali.Il D.Lgs. 13/2024, quindi, interviene per la prima volta, per gli atti emessi dal 30.4.2024, aggiungendo all’articolo 31, D.P.R. 600/1973, dopo il secondo comma, il seguente: “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale.”

In pratica, si cerca di ovviare a tutte le problematiche che si presentano nel momento in cui una società di persone ha sede a Roma, mentre i due soci uno ha domicilio a Milano e uno a Catania. In questi casi, dopo l’atto impositivo operato in capo alla società, l’ufficio deve inviare l’elemento di controllo all’ufficio competente per il socio/associato, che deve provvedere all’accertamento del reddito di partecipazione, pro quota, ai fini Irpef.

La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’articolo 5, Tuir e dei soci delle stesse (articolo 40, D.P.R. 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, oggi trova un punto fermo.

Si adotta, pertanto, la normativa già prevista dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione, che prevede una disciplina ad hoc, in ordine alla competenza degli Uffici nell’instaurazione del procedimento concordatario, unificando la competenza in capo alla sede della società di persone ed entità similari, anche per i soci e/o associati, a prescindere dal loro (eventualmente diverso) domicilio fiscale, limitatamente alle quote di reddito di partecipazioni ad essi imputabili.

Il citato comma 2, dell’articolo 4, D.Lgs. 218/1997, stabilisce, infatti, che l’Ufficio competente all’accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati, con unico atto ed in contraddittorio con ciascun soggetto.

In ragione della sua (parziale) similitudine con le società personali di cui all’articolo 5, Tuir, la società di capitali trasparente “per opzione” soggiace all’accertamento, ordinario e con adesione, ricalcando – con qualche sostanziale differenza – le medesime procedure e problematiche. Il procedimento dell’accertamento con adesione delle società di capitali fiscalmente trasparenti segue, infatti, le regole di coinvolgimento dei soci (discendente dalla “commistione” tra i loro interessi e quelli societari, nonché dalla tassazione per imputazione), cui sono soggette le società personali. Pertanto, il socio o associato viene invitato al contraddittorio presso l’Ufficio fiscale competente per la società, mediante la notifica dello stesso invito al contraddittorio emesso nei confronti della società, ovvero attraverso la comunicazione dell’invito a comparire, ex articolo 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997. Competenza che ritornava all’ufficio competente in caso di mancata adesione.