Riforma fiscale: cambia la competenza territoriale per società di persone ed enti similari
di Gianfranco AnticoFra i compiti degli uffici vi è quello principale relativo al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, rilevandone l’eventuale omissione, e provvedendo alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute.Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, la competenza relativa i controlli spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant’è che si trova scritto ancora “gli uffici delle imposte”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali.Il D.Lgs. 13/2024, quindi, interviene per la prima volta, per gli atti emessi dal 30.4.2024, aggiungendo all’articolo 31, D.P.R. 600/1973, dopo il secondo comma, il seguente: “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale.”





