Riforma fiscale: concordato preventivo biennale ad ampio raggio
di Angelo GinexSta proseguendo, a ritmo serrato, l’approvazione, ancorché in via preliminare, dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023.
Infatti, dopo la riforma dell’Irpef, della fiscalità internazionale, degli adempimenti, nonché dello Statuto del contribuente, è ora la volta dell’accertamento tributario.
A tal fine, le nuove regole sono contenute in uno schema di Decreto Legislativo – alla cui approvazione ha provveduto, in via preliminare, il Consiglio dei ministri del 3.11.2023 – nel quale non si tracciano unicamente le nuove linee in un’ottica di revisione dell’accertamento, ma sono state anche rese note le norme in materia di concordato preventivo biennale.
Si deve premettere che quello del concordato è uno dei “cavalli di battaglia” della riforma, perché, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrà rappresentare lo strumento principe per instaurare un clima di reciproca collaborazione, nonché di trasparenza, nell’intricato rapporto tra Fisco e contribuente.
In tale contesto, in tema di concordato preventivo biennale, il disegno di legge per la riforma tributaria prevede che il contribuente, titolare di reddito d’impresa oppure di lavoro autonomo, ha la possibilità di aderire ad una proposta, formulata dall’Agenzia delle entrate, che gli consente di definire, per un solo biennio, la base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. A tal fine, entro il 15 marzo di ciascun anno (entro aprile per il 2024), l’Ente creditore metterà a disposizione dei contribuenti, oppure dei loro intermediari, anche mediante reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della relativa proposta.
Detto ciò, viene espressamente precluso qualsiasi effetto della definizione in materia di Iva che, oltre a continuare ad essere determinata in maniera ordinaria, comporterà il rispetto di tutti gli obblighi documentali attualmente previsti, compresa l’emissione della fattura elettronica, nonché la relativa trasmissione telematica dei corrispettivi.
Alla luce di ciò, emerge pacificamente, complice anche la Relazione illustrativa al provvedimento, la duplice finalità perseguita: da un lato, favorire l’emersione di nuova materia imponibile e, dall’altro, offrire al contribuente l’opportunità di porsi in condizioni di maggiore certezza (nonché di tranquillità), per quanto riguarda la propria posizione con il Fisco.
Proseguendo, il disegno di Legge delega prevede genericamente che destinatari della proposta di concordato biennale siano i titolari di reddito d’impresa, oppure di lavoro autonomo. Considerata l’ampia formulazione, si dovrebbe concludere che l’adesione al concordato sia possibile per tutti i titolari degli anzidetti redditi, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi.
Tuttavia, scendendo nello specifico, per i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’accesso al concordato sarà subordinato alla presenza di alcune condizioni relative al periodo d’imposta precedente, e cioè che:
- abbiano ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, è sempre possibile integrare i dati comunicati con l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili;
- non abbiano debiti tributari, ovvero abbiano provveduto all’estinzione di quelli che, tra essi, sono d’importo complessivamente pari oppure superiore a 5.000 euro per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per i contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile, oppure con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al summenzionato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione oppure di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici.
Il disegno di Legge delega prevede che l’accettazione della proposta da parte del contribuente avvenga previo contraddittorio “con modalità semplificate”.
Le “modalità semplificate” di contraddittorio, evocate dalla norma, potrebbero sottendere alla volontà di limitare il contraddittorio a pochi elementi in grado di significare, in modo evidente, l’infondatezza della proposta come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le modifiche strutturali nell’attività esercitata rispetto agli elementi presi a base della proposta, variazione dell’attività esercitata, dati ed elementi presi a base della proposta divergenti sensibilmente rispetto alle attuali del contribuente.
Si deve aggiungere, tuttavia, che pur in presenza di poche e specifiche casistiche ammesse in sede di contraddittorio, resta aperta la questione di come l’Amministrazione riuscirà a riformulare una proposta che, tenendo in considerazione le ragioni addotte dal contribuente, sia aderente alla realtà economica del medesimo.
Resta, infine, da rilevare che la bozza del decreto attuativo, oggetto del presente contributo, non fa altro che delineare le modalità di funzionamento della nuova disciplina in materia di concordato preventivo biennale, ricordando, tuttavia, che, trattandosi appunto di bozze, non riportano ancora alcun carattere di ufficialità e che, per questo, potranno subire ulteriori modifiche prima della loro approvazione definitiva.