Riforma fiscale: torna l’adesione ai verbali di constatazione
di Angelo GinexLa L. 111/2023 (c.d. Legge Delega per la riforma fiscale) introduce importanti modifiche anche in materia di accertamento. E, infatti, la bozza di D.Lgs. in materia di procedimento accertativo (che è stato emanato in attuazione della stessa Legge delega), così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 3.11.2023, prevede la reintroduzione dell’adesione ai verbali di constatazione.
Nello specifico, l’articolo 1 di tale schema di D.Lgs, al fine di favorire una migliore partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, interviene sull’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 218/1997, abrogando il vecchio articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, che aveva introdotto il c.d. invito obbligatorio, e introducendo il “nuovo” articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 (si rammenta che il vecchio articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997, concernente l’adesione ai verbali di constatazione è stato abrogato dalla L. 190/2014).
Quest’ultima disposizione, il cui titolo della rubrica è giustappunto “Adesione ai verbali di constatazione”, contempla “nuovamente” la possibilità per il contribuente di prestare adesione anche ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, la quale fu introdotta dal Legislatore, in prossimità dell’emanazione del nuovo Codice penale, al fine di dettare le norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie.
Il “nuovo” articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, contiene regole stringenti, in quanto stabilisce che l’adesione ai processi verbali di constatazione può avere ad oggetto esclusivamente il “contenuto integrale” del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del processo verbale medesimo mediante comunicazione da inoltrarsi al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.
Inoltre, è espressamente stabilito che:
- fino alla già menzionata comunicazione, e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno di cui sopra, i termini per l’accertamento restano sospesi, e;
- entro i 60 giorni successivi alla ridetta comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997.
La nuova disposizione prevede un importante incentivo stabilendo che, laddove intervenga atto di adesione da parte del contribuente, la misura delle sanzioni applicabili (così come indicata sia nell’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997, che nell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, i quali prevedono che le sanzioni si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla legge), è ulteriormente ridotta alla metà (quindi, ad un sesto del minimo).
Inoltre, il legislatore precisa che le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, devono essere versate nei termini e con le modalità previste dall’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, per l’accertamento con adesione. Ciò significa che il contribuente, anche per tale ipotesi, potrà decidere di optare per il versamento rateale, fermo restando che sull’importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.
Da ultimo, il Legislatore della riforma ha stabilito le conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute nei termini indicati. In tale ipotesi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute a norma dell’articolo 14, D.P.R. 602/1973.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, agli specialisti della materia apparirà subito evidente che il “nuovo” articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, ricalca quasi fedelmente la precedente disciplina, rivelandosi una mera riproposizione dell’abrogato articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997.
Ciò che ancora una volta non convince di tale previsione, per quanto apprezzabile sotto taluni aspetti, è che risulta completamente assente qualsiasi forma di contraddittorio con il contribuente, benché sia facilmente comprensibile che il processo verbale di constatazione, molto spesso, evidenzia non solo “pacifiche” omissioni e irregolarità, ma anche elementi valutativi sui quali un “confronto” è assolutamente imprescindibile. E la cosa che ancora di più sorprende, è che la mancanza di contraddittorio perduri anche ora che si fa un gran parlare della finalità di assicurare la migliore partecipazione del contribuente alla fase di accertamento.