30 Ottobre 2017

Riforma L.F.: emersione anticipata della crisi e curatore “rafforzato”

di Andrea RossiVeronica Pigarelli
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Come anticipato in un precedente contributo, lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2.681 avente ad oggetto la “Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” il cui testo detta alcuni principi e criteri ai quali si dovranno attenere i decreti attuativi di prossima emanazione che introdurranno importanti novità nell’ambito della disciplina fallimentare. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a conclusione del percorso parlamentare, ha commentato la riforma definendola “di portata epocale” a fronte del fatto che “l’impianto della normativa che riguarda il fallimento risale ancora al 1942”.

L’esame degli articoli riportati nella legge delega consente di individuare quelle che saranno le principali novità nell’impianto della normativa fallimentare, che verranno implementate nei prossimi mesi tramite l’approvazione dei decreti attuativi.

Il disegno di legge n. 2.681 in esame, delinea una serie di novità sia perché prevede l’introduzione di specifiche procedure di allerta finalizzate all’emersione anticipata della crisi, sia perché prevede ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi con la finalità di favorire una mediazione tra debitore e creditori per gestire al meglio l’insolvenza; viene introdotta una vera e propria procedura di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, che verrà guidata da un nuovo organismo, appositamente istituito presso ciascuna Camera di commercio, che avrà il compito di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori entro un congruo termine, che non potrà superare i sei mesi. Se nel termine prescritto l’organismo di composizione della crisi, coadiuvato da un collegio composto da almeno tre esperti, non riuscirà a raggiungere una soluzione concordata tra il debitore ed i creditori, dovrà informare il Tribunale affinché accerti tempestivamente lo stato di insolvenza. Il procedimento descritto potrà essere intrapreso su istanza del debitore o a seguito di segnalazioni da parte dei creditori.

Vengono inoltre introdotte delle vere e proprie procedure di allerta che pongono a carico degli organi di controllo societari (revisore contabile o società di revisione) e dei creditori pubblici, tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, l’obbligo di segnalare immediatamente all’Organismo istituito presso le Camere di commercio la presenza di fondati indizi della crisi. Con riferimento alla segnalazione da parte degli organi di controllo, la delega fornisce un’indicazione precisa degli indizi da esaminare quale “campanello di allarme”, richiamando specifici indici di natura finanziaria quali il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità.

Parallelamente, in un’ottica incentivante, vengono introdotte misure premianti per l’organo di controllo che segnali tempestivamente la presenza degli indizi di crisi, prevedendo la mancata attivazione della responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successive la predetta segnalazione. Con riferimento invece ai creditori pubblici, la mancata segnalazione da parte di questi ultimi prevede addirittura la perdita dei privilegi sui rispettivi crediti.

Nel caso di crisi aziendali irreversibili, una volta che entrerà in vigore la nuova legge fallimentare, non si parlerà più di fallimento ma di liquidazione giudiziale; un ruolo centrale verrà ancora una volta ricoperto dal curatore il quale però nella nuova procedura vedrà rafforzati i suoi poteri. Il Governo, nell’esercizio della delega, dovrà introdurre misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore, definendo i poteri di accertamento e di accesso alle banche dati delle pubbliche Amministrazioni e prevedendo la legittimazione dello stesso curatore a promuovere o anche a proseguire specifiche azioni giudiziali.

In sede di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, la legge delega prevede di affidare direttamente al curatore, anziché al giudice delegato, la fase di riparto dell’attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Con riferimento alle azioni giudiziali si ritiene opportuno precisare che la delega prevede inoltre la riorganizzazione del tema dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’organo amministrativo, invitando opportunamente il legislatore a regolamentare i criteri di quantificazione del danno risarcibile per le condotte negligenti dell’organo gestorio in violazione di quanto previsto dall’articolo 2486 del cod. civ..

L’attività del curatore fallimentare: casi operativi e pratica professionale