17 Novembre 2017

Riforma L.F.: le nuove procedure di soluzione della crisi d’impresa

di Andrea RossiVeronica Pigarelli
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In un precedente contributo abbiamo trattato le novità della “Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” concentrando l’attenzione sul tema delle procedure di allerta e sull’istituto della nuova liquidazione giudiziale (attuale fallimento), mentre in questa sede vorremo approfondire le principali novità che riguardano le procedure di soluzione della crisi d’impresa.

Facciamo quindi particolare riferimento all’articolo 5 avente ad oggetto gli “Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento” e all’articolo 6 sulla “Procedura di concordato preventivo” di cui alla L. 155/2017.

Il testo dei due articoli richiamati detta alcuni principi e criteri ai quali si dovranno attenere i decreti attuativi di prossima emanazione che introdurranno importanti novità nell’ambito della disciplina degli strumenti normativi a disposizione dell’imprenditore in crisi, il tutto nel perseguimento del prioritario obiettivo di salvaguardare, ove possibile, la continuità aziendale.

Pertanto il Piano attestato, di cui all’attuale articolo 67 L.F., continuerà ad avere natura prettamente stragiudiziale finalizzata al risanamento dello stato di pre-insolvenza; nella delega non si rinvengono particolari modifiche innovative se non la previsione che il piano abbia forma scritta, data certa e un contenuto analitico.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’attuale articolo 182-bis L.F., rappresenta invece una soluzione “ibrida” attraverso la quale il debitore ha la possibilità di giungere autonomamente, e quindi attraversando una prima fase stragiudiziale, ad un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, per essere poi sottoposto all’autorità giudiziale per l’omologa. Nella delega vengono stabiliti dei principi direttivi finalizzati a modificare la struttura dell’accordo, al fine di:

  • assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, salvo incompatibilità;
  • estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, secondo quanto già previsto nella disciplina del concordato preventivo;
  • eliminare o ridurre il limite del 60% dei crediti aderenti, oggi richiesto per poter omologare l’accordo, esclusivamente però nelle procedure in cui il debitore non si avvalga della moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda l’applicazione delle misure protettive (blocco delle azioni esecutive);
  • estendere l’applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell’accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti riferiti ad una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.

Per entrambi i due istituti sopra riportati è inoltre previsto che, nell’eventualità in cui il piano subisca modifiche sostanziali, il professionista attestatore dovrà provvedere al rinnovo della propria attestazione.

I principi e i criteri direttivi riportati nella delega appaiono ben più strutturati con riferimento alla procedura del concordato preventivo; come abbiamo anticipato, la delega prevede l’introduzione di particolari novità finalizzate alla conservazione ed al recupero dell’impresa realizzato, da un lato, attraverso la valorizzazione degli accordi tra creditori ed imprenditore e, dall’altro, privilegiando la procedura di concordato con continuità aziendale.

Infatti, già con gli interventi normativi degli ultimi anni, l’accesso al concordato liquidatorio è stato reso di più difficile attuazione a fronte dell’introduzione della percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari pari almeno al 20%; tale percentuale minima viene nuovamente confermata dalla legge delega che, inoltre, introduce una specifica previsione in forza della quale la proposta liquidatoria potrà essere ammessa esclusivamente in presenza di finanza esterna che veda aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La disciplina del concordato con continuità aziendale risulta integrata sotto due profili:

  • il piano potrà contenere, a condizione che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso a questi creditori il diritto di voto;
  • viene introdotta una specifica condizione da dover rispettare nei piani che prevedono la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali ovverosia che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale e quindi dai flussi finanziari generati dalla gestione nell’arco di piano.

Si riscontra inoltre nella delega un approccio finalizzato ad un maggior coinvolgimento dei creditori ai quali vengono attribuiti maggiori poteri rispetto alla normativa oggi vigente; in particolare viene prevista la possibilità, su ricorso degli interessati, di revocare le misure protettive garantite dalla procedura di concordato preventivo, specialmente con riferimento a durata ed effetti, qualora queste non arrechino beneficio al buon esito della procedura.

I decreti attuativi dovranno inoltre fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano demandate all’attestatore, estendendo però al Tribunale poteri di verifica della fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.

Con riferimento ai compensi dei professionisti nominati dal debitore (advisor legale, finanziario, attestatore, periti), il legislatore delegato dovrà inoltre determinare l’entità massima delle somme spettanti che dovranno essere commisurate proporzionalmente all’attivo della procedura. La delega stabilisce inoltre che i compensi dei professionisti sorti in funzione della procedura assumeranno natura prededucibile solo subordinatamente all’ammissione della proposta concordataria, riordinando dunque una questione ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza.

Da ultimo, la delega stabilisce la necessità di disciplinare il trattamento del credito Iva nel concordato preventivo, anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

La verifica del passivo e la gestione della procedura da parte del curatore fallimentare