È stato previsto, inoltre, un differimento della data di consumazione di entrambi i reati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (sostituto di imposta o Iva), al fine di consentire l’accesso alla rateizzazione del debito relativo all’imposta evasa e, quindi, di rendere effettivi i presupposti per l’avverarsi della nuova condizione di punibilità.
Da quanto detto deriva che la sanzione penale troverà applicazione soltanto nella ipotesi in cui, al suddetto termine di scadenza (e cioè al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale), il contribuente non abbia versato:
- le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta;
- oppure, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta;
a condizione che, in entrambi i casi, non sia in corso, ai sensi dell’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, una estinzione del debito tributario mediante rateazione.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, poi, il nuovo testo stabilisce che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973, il contribuente è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore, rispettivamente, a euro 50.000 (per il reato di omesso versamento di ritenute ex articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000) e a euro 75.000 (per il reato di omesso versamento Iva ex articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000).
La nuova formulazione del decreto legislativo che regola il sistema sanzionatorio tributario dovrebbe prevedere, accanto alla summenzionata condizione di non punibilità, anche una circostanza attenuante.
Nel dettaglio, il nuovo articolo 13-bis, D.Lgs 74/2000, a differenza della precedente formulazione che prevedeva per il contribuente la possibilità di beneficiare della circostanza attenuante e del conseguente sconto di pena fino alla metà, oltre alla non applicazione delle pene accessorie, solo nel caso di estinzione integrale del debito prima dell’inizio del giudizio, dovrebbe disporre che: “se prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne darà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informerà contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale”.
In questo caso è prevista, ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 13-bis, D.Lgs. 74/2000, la sospensione del processo per un anno. Inoltre, il giudice ha la facoltà di prorogare tale sospensione, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, purché l’Agenzia delle entrate comunichi che il pagamento delle rate è regolarmente in corso e il giudice ritenga la proroga necessaria per consentire l’integrale pagamento del debito.
Infine, è importante sottolineare che il nuovo decreto, con l’introduzione del comma 3-bis, al citato articolo 13, D.Lgs 74/2000, dovrebbe stabilire che: “i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.