25 Ottobre 2023

Riforma tributaria. I primi commenti alle novità in materia di Ires

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È diventata Legge dello Stato il DDL per la Riforma tributaria. Si tratta della L. 111/2023 e ora non resta che attendere i Decreti delegati per l’applicabilità concreta dei principi contenuti nell’impianto normativo di cui sopra. Già oggi, però, è possibile una analisi delle direzioni verso le quali si avvierà la Riforma fiscale e tra queste, spicca, in ambito società di capitali, l’articolo 6 dedicato ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti.

 

All’interno dell’articolo 6, L. 111/2023, vi è un ulteriore punto qualificante, la lettera a) che introduce una riduzione dell’Ires che potrà essere applicata in presenza di talune circostanze. Va subito precisato che a seguito della introduzione di una successiva lettera b) la riduzione dell’Ires non si presenta come un passaggio obbligato bensì come una delle possibili agevolazioni destinate alle imprese che eseguono investimenti. Infatti, la lettera b) dell’articolo 6, L. 111/2023 chiarisce che le società che rinunzieranno a beneficiare della riduzione dell’Ires potranno ottenere vantaggi fiscali rappresentati da un incremento dell’ammortamento sul cespite acquistato (una specie di superammortamento) e per quanto attiene alla seconda condizione (si veda oltre) dell’incremento di personale si parla di una super deduzione del costo sulla falsa riga di ciò che accade oggi in materia di patent box. Tutto ciò come alternativa all’Ires ridotta.

Ma tornando alla disposizione di base (quindi lettera a) dell’articolo 6, L. 111/2023) va precisato che occorre considerare 3 presupposti che dovevano verificarsi congiuntamente (nella previsione originaria della norma), mentre oggi possiamo dire, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, che è sufficiente che almeno una delle condizioni d’impiego dell’utile sia verificata.

Le 3 condizioni sono le seguenti:

  1. si proceda a effettuare investimenti. La norma non cita il termine “nuovi” che è stato in questi anni una conditio sine qua non per ottenere agevolazioni, bensì il termine “qualificati” che sembra alludere a una agevolazione preferenziale per investimenti, appunto qualificati, a fronte di una agevolazione più modesta con riferimento a investimenti non qualificati (il termine di paragone potrebbe essere investimenti 4.0 rispetto a quelli privi di tale connotazione);
  2. si proceda a eseguire nuove assunzioni, in tal caso il termine “nuove” lascia suppore che debbano essere assunzioni che incrementino il personale dipendente, e non nuove nel senso di assunzioni che sostituiscano personale dipendente già impiegato. Nella versione definitiva della Legge vi è poi anche un riferimento a schemi stabili di partecipazione agli utili dei dipendenti, quindi, laddove venga previsto contrattualmente che ai dipendenti verrà erogata come surplus una somma correlata all’andamento reddituale, questa modalità di destinazione dell’utile fruirà di una tassazione ridotta;
  3. non si proceda a eseguire distribuzione di utili, nel senso che per la parte di utili attribuiti ai soci non si applica l’agevolazione. La norma, al riguardo, parla anche di utili destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa (ad esempio donazioni), e comprende nella nozione di utili distribuiti, anche quelli che si possono presumere distribuiti per effetto dell’accertamento di componenti positivi non dichiarati o componenti negativi inesistenti.
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