Rilasciate le bozze di modello e istruzioni per la voluntary disclosure
di Nicola FasanoUna istanza con relative istruzioni, una scheda con diciotto tabelle per ciascun richiedente, una scheda con nove tabelle per ogni attività estera, sei appendici, una serie di prospetti da compilare, una eventuale relazione tecnica da allegare oltre a tutta la documentazione da esibire per giustificare modalità di costituzione dei capitali esteri, apporti e prelevamenti, redditi prodotti nel corso degli anni ancora accertabili. Per i redditi finanziari (derivanti per esempio da dossier titoli) si deve allegare il dettaglio analitico dei movimenti (spesso sono migliaia) che li hanno generati.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate ieri le bozze dei modelli che dovranno essere utilizzati per attivare e perfezionare la procedura di collaborazione volontaria (c.d. “voluntary disclosure”). I numeri citati rispecchiano la (eccessiva) complessità di una procedura che assomiglia sempre più a un vero e proprio “autoaccertamento” che potrebbe poi produrre effetti indesiderati anche su terzi (altri obbligati alla compilazione del modulo RW che non richiedano la voluntary o addirittura soggetti terzi che abbiano beneficiato di prelevamenti dalle attività estere, per esempio come corrispettivo di prestazioni di servizi in nero). Il titolare effettivo degli investimenti, secondo la definizione della normativa antiriciclaggio, rientra a pieno titolo fra i soggetti che erano tenuti alla compilazione del quadro RW. Questi sono alcuni degli spunti che emergono da una prima lettura dei modelli.
Sulle bozze gli operatori potranno formulare le proprie osservazioni via mail all’Agenzia (bozzadisclosure@agenziaentrate.it) entro il prossimo 15 marzo.
In realtà più che l’istanza, da presentare a uno dei sei uffici dell’Ucifi (con sedi a Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze e Napoli i cui indirizzi sono reperibili nell’Appendice 1) personalmente o a mezzo raccomandata, in cui devono essere riportati i dati dei richiedenti e relativi procuratori, il “cuore” della modulistica è rappresentato dalle schede R ed A da allegare.
Nella prima (scheda R) che si compone di sette sezioni vanno riportate fra l’altro:
- le informazioni relative a ciascun richiedente, specificando l’eventuale residenza estera, da documentare nel caso sia in Paesi “black list”, in uno dei periodi di imposta ancora accertabili, (sezione I);
- il riepilogo riguardante il “collegamento” di questi con le attività patrimoniali da far emergere (analiticamente descritte nella scheda A) e il valore complessivo delle stesse al termine di ciascun anno accertabile, da determinarsi con le “vecchie” regole di compilazione dell’RW (Sezione II);
- i redditi complessivi correlati alle attività, suddivisi per ciascun anno ancora accertabile, modalità e aliquota di tassazione, distinguendo i redditi a tassazione ordinaria dai redditi a imposta sostitutiva o tassazione separata ecc. (Sezione III).
Per ogni attività estera, inoltre, va presentata la Scheda A che a sua volta si compone di quattro sezioni in cui devono essere riportate in modo analitico, fra l’altro, anno e modalità di costituzione, dati di eventuali soggetti interposti, valore patrimoniale al termine di ciascun anno che doveva essere indicato in RW (sulla base delle “vecchie” regole vigenti in ciascun anno). Particolare attenzione deve essere fatta alla Sezione II ove va riportata l’eventuale presenza di altri “soggetti coinvolti”, diversi dai richiedenti, che abbiano un collegamento con l’attività finanziaria (per esempio, precisa il glossario annesso alle istruzioni, persone fisiche che erano/sono cointestatari, delegati, procuratori ecc.) di cui, tuttavia, sembrerebbe non obbligatorio indicare il nome (anche se in alcuni casi, in particolare quelli di cointestazione, è facilmente ricavabile dalla documentazione di supporto). Il richiedente deve inoltre specificare il rapporto di collegamento con l’attività specificando, con i corrispettivi codici, se è il “titolare effettivo e intestatario” o “titolare effettivo ma non intestatario” o “intestatario ma non titolare effettivo” o, se soggetto diverso dai precedenti, “delegato a operare” oppure “altro”. Analoga individuazione del rapporto di collegamento deve essere fatta anche con riferimento ad eventuali altri soggetti coinvolti. Nel glossario, peraltro, viene specificato che per “titolare effettivo” deve intendersi la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o detenuta o gestita un’attività estera rilevante, ovvero, nel caso in cui l’attività estera rilevante sia costituita da entità giuridica, si tratta della persona o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’art. 2, dell’allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio). In pratica, viene applicata, anche per il passato, la definizione che è stata poi normata con il “nuovo” monitoraggio fiscale dalla legge europea 2013.
Altro snodo fondamentale è quello relativo al dettaglio di apporti e prelevamenti (da documentare) relativi a ciascuna attività che possono determinare un maggior reddito in capo al richiedente o anche a terzi. Ed infatti in caso di prelevamenti si deve specificare il beneficiario effettivo, nonché l’eventuale rilevanza reddituale per il percipiente (potrebbe essere per esempio il caso di un prelievo da conto corrente estero per pagare in nero lavori edilizi).
Da ultimo va segnalato che nell’Appendice 2 sono dettagliati i periodi di imposta che secondo l’Agenzia sono ancora accertabili. Nel 2014, in caso di attività in Paesi black list, saranno contestate le violazioni fino al 2003 (per RW e sui redditi in caso di dichiarazione omessa) o fino al 2005 (sui redditi in caso di presentazione della dichiarazione). In caso di raddoppio dei termini per reati tributari, infine, il prolungamento vale solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche, come era auspicabile, per le violazioni da RW.