10 Febbraio 2023

Rilevanza fiscale della correzione di errori contabili con alcune incertezze

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente contributo si è già avuto modo di trattare della semplificazione, a partire dall’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022, il c.d. “Decreto Semplificazioni”), che interessa tutte le imprese che applicano il principio di derivazione rafforzata, riguardante la gestione ai fini delle imposte sul reddito – Ires ed Irap – della correzione degli errori contabili in forza della modifica apportata all’articolo 83 Tuir nella parte in cui ora prescrive che “(…) i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”.

La norma è stata poi oggetto di un intervento in sede di Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) il cui comma 273 ha disposto che questa disposizione “opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”; questa specifica è certamente utile in quanto è chiaramente volta ad assicurare che la correzione degli errori contabili avvenga in aderenza ai principi contabili e non si presti perciò a forme di utilizzo improprio.

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