L’approvazione e l’entrata in vigore dell’OIC 34 ha, infatti, reso palese l’incoerenza che, in assenza di un intervento di modifica degli altri Principi contabili, si sarebbe prodotta nella disciplina contabile degli sconti. Tutto è dovuto al fatto che, con l’avvento di un Principio contabile, come l’OIC 34, che raccoglie in modo sistematico e unitario le regole relative alla contabilizzazione dei ricavi, anche la contabilizzazione degli sconti, in quanto componenti che hanno un impatto diretto sulla determinazione dei ricavi, ha trovato un suo quadro regolamentare generale di riferimento. Ciò ha prodotto un effetto significativo, intervenendo sulla tradizionale distinzione tra:
- sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e,
- sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario).
Alla base dell’intervento dell’OIC si pone naturalmente il riferimento normativo rappresentato dall’articolo 425-bis, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi (…)”; la norma non fa distinzioni tra sconti di natura commerciale e sconti di natura finanziaria, ma consente di definire il concetto di sconto quale componente da portare a diretta rettifica dei ricavi secondo un chiaro riferimento temporale: lo sconto che si origina al momento della rilevazione del ricavo deve essere sempre classificato a riduzione del ricavo, indipendentemente dalla sua origine negoziale e, quindi, quand’anche la riduzione del prezzo di vendita (quindi, lo sconto) fosse collegato alla decisione dell’acquirente di pagare il prezzo in termini più brevi di quelli altrimenti ordinariamente previsti. Perciò, lo sconto che, a prescindere dalla sua genesi negoziale, sorge al momento della rilevazione del ricavo di vendita, deve essere imputato a diretta riduzione dei ricavi con la conseguenza che, usando una terminologia comune, assume sempre natura “commerciale” e non finanziaria.
Quando, invece, lo sconto assume natura finanziaria sì da dove essere classificato fra gli oneri finanziari del conto economico? Questa circostanza si verifica con riferimento allo sconto che si manifesta come effetto economico conseguente a una variazione nei flussi finanziari attesi di un credito che è già stato iscritto in bilancio. In altri termini, è sconto “finanziario” quello che, dopo la rilevazione del ricavo di vendita e, quindi, anche del credito commerciale, viene riconosciuto al cliente che decide di pagare anticipatamente il prezzo, convenendo con il venditore una riduzione postuma del prezzo, che è univocamente collegata proprio a una dinamica finanziaria, poiché si concretizza in una variazione dei flussi finanziari attesi dalla vendita. Fattore determinante che identifica lo sconto “finanziario” è, quindi, quello di essere generato dopo l’avvenuta rilevazione nelle scritture contabili del credito derivante dalla vendita
La ratio degli emendamenti che l’OIC ha approvato nel marzo 2024 è stata, quindi, quella di rimuovere la parola sconto dagli altri Principi contabili, e di conservarla solo nell’OIC 34, in modo da evitare il rischio di ingenerare confusione. A tale proposito, è stato inserito nell’OIC 15 un esempio volto a illustrare la contabilizzazione dell’incasso anticipato di un credito in un caso di società che non applica il criterio del costo ammortizzato; non era, infatti, necessario introdurre un esempio anche per società che applicano il costo ammortizzato, in quanto era già presente nella versione originaria dell’OIC 15.
L’applicazione di questi nuovi criteri di classificazione degli sconti ha chiaramente anche un impatto fiscale; infatti, in forza del principio di derivazione rafforzata – ma, si ritiene che anche per i soggetti che non sono in derivazione rafforzata lo scenario non muti – la classificazione degli sconti a diretta riduzione dei ricavi secondo la corretta applicazione dell’OIC 34, e delle versioni emendate degli altri Principi contabili di riferimento, abbia un riflesso diretto sulla qualificazione “commerciale” dello sconto. A titolo esemplificativo, si pensi al tipico “sconto cassa” che, secondo consuetudine, veniva classificato nell’area finanziaria del conto economico, con impatti conseguenti ai fini Irap e non solo. Se lo “sconto cassa” è riconosciuto al momento stesso della vendita (ad esempio: sconto 5% in caso di pagamento a rimessa diretta, in luogo di pagamento a 60 giorno), tale componente, nella nuova accezione, dovrà essere portato a diretta riduzione del ricavo, trovando quindi una piena deduzione anche ai fini Irap.
Avrà, invece, natura finanziaria solo lo sconto che dovesse essere concesso in stretta connessione con l’incasso del credito già contabilizzato.