28 Novembre 2015

Rilevazione del compenso amministratore

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

I compensi amministratori sono deliberati dall’assemblea dei soci e sono assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente. Tali compensi sono certificati da una busta paga e sono assoggetti normalmente anche ad Inail. Sul compenso lordo dell’amministratore vengono trattenute sia le ritenute fiscali che i contributi Inps.

Qualora l’amministratore non sia socio della società verrà trattenuta anche una quota parte dell’Inail dovuta sulla retribuzione, similmente a quanto accade per i collaboratori a progetto.

Alla rilevazione della busta paga dovrà accompagnarsi la rilevazione degli ulteriori costi che rimangono a carico dell’azienda ed in particolare i contributi Inps e l’assicurazione Inail. Si rammenta che, mentre il debito verso l’Inps verrà pagato mensilmente, il debito verso l’Inail verrà pagato ogni anno il 16 febbraio con contemporanea deduzione degli acconti versati il 16 febbraio dell’anno precedente.

Nel caso di attività svolta all’interno della propria professione autonoma i compensi per attività di amministratore andranno fatturati come qualsiasi competenza professionale.

Proponiamo la rilevazione contabile di un cedolino amministratore:

Compensi amministratori (ce)

a

Diversi

 

3.851,66 

 

a

Amministratori c/compensi

(sp)

2.500,00 

 

 

a

Inps c/contributi collaboratori

(sp)

321,85 

 

 

a

Erario c/ritenute dipendenti

(sp)

1.017,07 

 

 

a

Inail c/contributi collaboratori

(sp)

12,56 

 

 

a

Dipendenti c/arrotondamenti

(sp)

0,18 

 

Si rilevano anche i contributi Inps e Inail amministratore carico ditta:

Diversi

a

Diversi

 

668,82

Contributi c/Inps amministratore (ce)

 

 

643,70

 

Contributi c/Inail amministratore

(ce)

 

 

25,12

 

 

a

Inps c/contributi collaboratori

(sp)

643,70

 

 

a

Inail c/contributi collaboratori

(sp)

25,12

 

Infine si rileva il pagamento del cedolino:

Amministratori c/compensi

(sp)

a

Banca c/c

(sp)

 

2.500,00

Per la deducibilità in capo alla società del compenso erogato all’amministratore è necessario, secondo il dettato dell’articolo 95, comma 5, Tuir il suo materiale pagamento nel corso dell’anno.

Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel 2015 è assicurata se l’erogazione avviene entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di “delibera”: si tratta del c.d. principio di “cassa allargata” introdotto dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. 57/E/2001.

Tuttavia, è opinione della scrivente, che solo il mero compenso soggiace alla deducibilità per cassa sancita dall’articolo 95, comma 5 citato, e non anche i relativi contributi, che sarebbero quindi deducibili per competenza, senza alcun legame con la data di versamento.

Al contrario, nel caso in cui l’amministratore svolga l’attività nell’ambito della professione si ritiene non applicabile il principio di cassa allargato e, quindi, se il pagamento del compenso avverrà nell’anno n+1, il relativo diritto alla deduzione maturerà in tale anno, con la conseguenza di doverlo sterilizzare in dichiarazione dei redditi tramite una corrispondente variazione aumentativa.

Ne deriva che la delibera del compenso origina a fine esercizio la rilevazione dei compensi non ancora erogati ma di competenza dell’esercizio in corso. In questi casi occorrerà rilevare non solo i compensi ma anche i contributi a carico della ditta.

Al momento della rilevazione dei compensi amministratori deliberati ma non corrisposti, registreremo:

Diversi

a

Diversi

 

5.868,22

Compensi amministratori

(ce)

 

 

5.000,00

 

Contributi c/Inps amministratore

(ce)

 

 

835,62

 

Contributi c/Inail amministratore

(ce)

 

 

32,60

 

 

a

Amministratori c/compensi

(sp)

5.000,00

 

 

a

Inps c/contributi collaboratori

(sp)

835,62

 

 

a

Inail c/contributi collaboratori

(sp)

32,60