19 Maggio 2016

“Riliquidazione” del credito per imposte estere

di Fabio Landuzzi
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Accade non di rado che ad una società che produce redditi esteri, e che beneficia pertanto del credito per imposte assolte all’estero, sopraggiunga con ritardo il pagamento di ulteriori imposte estere a valere sullo stesso reddito per il quale la detrazione è stata già fruita. In questa situazione si applica la regola prevista dal comma 7 dell’articolo 165 del Tuir: occorre perciò procedere alla “riliquidazione” del credito per imposte estere, la quale va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte assolte sul reddito estero assumono carattere definitivo.

Tuttavia, anche in questa circostanza, la quota di imposta italiana da comparare al totale delle imposte estere (somma dell’imposta originaria e di quella sopraggiunta) assolte per quello Stato e quel periodo d’imposta, deve essere ridotta del credito già fruito al fine di evitare una duplicazione del recupero, ed inoltre la detrazione complessivamente spettante alla società non potrà comunque essere superiore all’imposta dovuta nel periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell’imponibile fiscale.

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