In difetto di coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario prendere a riferimento il momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un’elencazione non completa di fattispecie potenzialmente annoverabili tra le rimanenze, ovvero:
- il magazzino proprio degli stabilimenti della società, senza considerare i beni ritirati da terzi in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito;
- le giacenze che, pur essendo della società, si trovano presso terzi in conto deposito, lavorazione e prova;
- le merci ed i materiali che si trovano in viaggio, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.
Per quanto riguarda inoltre il tema della valutazione, dal punto di vista del disposto civilistico, è bene sottolineare l’abrogazione del numero 12 del comma 1 dell’articolo 2426 del codice civile, ovvero della disposizione che stabiliva: “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.
A livello di redazione della nota integrativa, invece, si sottolinea che il paragrafo 63, concernente disposizioni in ordine al bilancio in forma abbreviata, specifica che è necessario che la stessa sia corredata dalle informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile, ovverosia da quanto stabilito:
- al numero 1 del comma 1, relativamente ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- al numero 8 del comma 1, sull’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- al numero 9 del comma 1, in riferimento all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.
In ordine invece ad una eventuale svalutazione delle rimanenze e relativa informativa, il principio contabile in oggetto rinvia al numero 1 del comma 1 dell’articolo 2427 affermando inoltre che “nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l’altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato”. Inoltre, per quanto riguarda la presenza di eventuali gravami esistenti sulla posta in questione, a titolo esemplificativo la presenza di un pegno oppure di un patto di riservato dominio, è necessaria l’esposizione in nota integrativa di tali impegni, come sopra citato in relazione al numero 9 del comma 1 dell’articolo 2427.
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