- da una parte, un compenso imponibile soggetto a ritenuta d’acconto derivante dal riaddebito al committente della spesa sostenuta;
- dall’altra, un costo deducibile, trattandosi di una spesa sostenuta nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale.
Sulla base della nuova disciplina, dall’1.1.2025:
con conseguente effetto nullo sul reddito imponibile.
La modifica trae origine dalla volontà del Legislatore di agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l’applicazione della ritenuta d’acconto su un elemento, il rimborso, di fatto non rappresentativo di un vero e proprio compenso.
Si deve notare che la nuova disciplina applicabile ai rimborsi analitici trova applicazione solo con riferimento alle imposte sul reddito; nulla varia, invece, ai fini Iva.
Nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, in cui accade che il lavoratore autonomo sostiene la spesa per l’esecuzione dell’incarico salvo poi riaddebitarla al committente, le somme riscosse dal professionista a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell’Iva anche nel 2025. Ciò vale, peraltro, sia che si tratti di rimborsi analitici, sia che si tratti di rimborsi forfettari.
Perdipiù, siccome la maggior parte della casse professionali prevede l’applicazione del contributo integrativo sul volume d’affari Iva (CNPADC, Cassa Forense, Inarcassa, eccetera), le somme fatturate a titolo di rimborso continuano a esserne assoggettate, così come avveniva fino al 2024.
Con decorrenza dall’1.1.2025, quindi, la novella normativa ha creato per i rimborsi analiticamente riaddebitati al committente una sorta di doppio binario tra:
- da un lato, le imposte sul reddito;
- dall’altro, l’Iva e il contributo integrativo.
Certamente tutto ciò rende più difficile, anziché più agevole, la gestione dei rimborsi analitici per il professionista.
È demoralizzante constatare come l’ennesima modifica normativa, introdotta con l’intento di venire incontro al contribuente, determini invece nuove e ulteriori complicazioni. Sembra mancare una visione d’insieme.
A livello pratico, volendo individuare un modus operandi semplificato, si potrebbero gestire le somme riaddebitate al committente come rimborsi forfettari, i quali sono imponibili tanto ai fini dell’imposizione diretta, quanto ai fini Iva e del contributo integrativo previdenziale.
| Rimborsi analitici | Rimborsi forfettari |
Fino al 2024 | Dal 2025 | Fino al 2024 | Dal 2025 |
Irpef e addizionali | Imponibile + costo deducibile | Non imponibile + costo non deducibile | Imponibile + costo deducibile |
Iva | Imponibile | Imponibile |
Contributo integrativo | Imponibile | Imponibile |