Rimborsi chilometrici ai rider esclusi dal reddito
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI rimborsi chilometrici corrisposti ai rider che utilizzano, su richiesta del datore di lavoro, il proprio mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto riferibili a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro stesso.
È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 290 pubblicata ieri e che riguarda il fenomeno, particolarmente diffuso in questi anni, della consegna a domicilio di pasti da parte di apposite società che utilizzano ciclo-fattorini (rider) assunti dall’azienda.
Nell’istanza è rappresentato che in base a quanto previsto nell’Accordo integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali in data 29 marzo 2021, su richiesta aziendale il rider può utilizzare il proprio veicolo per l’esecuzione delle consegne, ed a copertura dei costi sostenuti (carburante, energia, usura, ecc.) è attribuita un’indennità a titolo di rimborso chilometrico.
Per l’individuazione del rimborso chilometrico la società istante adotta criteri oggettivi che tengono conto dei costi che la stessa può risparmiare rispetto all’ipotesi in cui la società mettesse a disposizione un veicolo aziendale al proprio fattorino dipendente.
Per la determinazione dell’importo del rimborso (l’indennità) la società si basa per i ciclomotori sul valore medio dei rimborsi chilometrici ricavabili dalle tariffe Aci, mentre per le biciclette (o e-bike) sul medesimo valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli stessi.
Con questa procedura la società ottiene un risparmio derivante dalla mancata messa a disposizione dei mezzi propri per effettuare le consegne.
La società istante chiede all’Agenzia conferma dell’irrilevanza reddituale di tali indennità in capo al dipendente.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, concorrono alla formazione del reddito del dipendente, ricorda alcune eccezioni (elencate nella circolare 326/E/1997, par. 2.1), tra cui quella riferita ai rimborsi di quelle spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).
Le fattispecie di esclusione dal reddito di lavoro dipendente sono state ulteriormente confermate nella successiva risoluzione 178/E/2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile in capo al dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio gli indennizzi ricevuti a titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Per non concorrere alla formazione del reddito del dipendente è necessario che l’indennità (come precisato nelle risposte n. 314 del 30.04.2021 e n. 328 dell’11.5.2021) sia quantificata sulla base di criteri oggettivi (assumendo il criterio forfettario solo se previsto dalla legge).
Nell’istanza è documentata la procedura seguita per la determinazione dell’indennità attribuita al dipendente per l’utilizzo del suo mezzo, dimostrando che tale procedura rispetta quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo integrativo aziendale, ed è quindi basata su criteri oggettivi.
Tra l’altro, come evidenziato nella risposta dell’Agenzia, nella fattispecie concreta assume rilievo la circostanza che il mezzo di trasporto utilizzato dal dipendente è necessario per l’esecuzione delle consegne e costituisce uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.
Sulla base degli elementi descritti nell’istanza, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il rimborso chilometrico erogato ai ciclo-fattorini per l’espletamento della propria attività lavorativa con utilizzo di mezzi propri possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e, come tale, escluso dalla base imponibile Irpef del dipendente-percettore.