29 Novembre 2016

Rimborsi Iva a imprese Ue incassati da terzi ma con procura autenticata

di Alessandro Bonuzzi
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Il soggetto passivo residente in altro Stato membro può delegare un soggetto terzo a riscuotere per suo conto il rimborso dell’Iva richiesto ai sensi dell’articolo 38-bis.2 del D.P.R. 633/1972; tuttavia, la procura all’incasso deve essere autenticata da un pubblico ufficiale anche se formata all’estero.

Lo ha chiarito la risoluzione AdE 110/E di ieri emanata in risposta a un’istanza di interpello ordinario presentata da una società olandese, la cui attività consiste nel prestare servizi relativi alla procedura per ottenere il rimborso dell’Iva a soggetti passivi che hanno assolto la relativa imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, proprio al fine di chiarire i seguenti due dubbi interpretativi:

  • se è consentito ad soggetto terzo, legittimato in forza di una procura speciale, l’incasso diretto del rimborso e,
  • in caso di risposta affermativa, se per la validità della procura all’incasso debba o meno trovare applicazione la disciplina interna contenuta nell’articolo 63 del D.P.R. 600/1973, al cui comma 1 è stabilito che “la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”.

Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 38-bis.2 del decreto Iva regola la procedura per richiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia sugli acquisti di beni e servizi ovvero sulle importazioni di beni da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue. Possono accedervi esclusivamente coloro che:

  • non hanno una stabile organizzazione in Italia;
  • non abbiano acquistato beni o servizi con Iva oggettivamente indetraibile secondo quando previsto dalla legislazione italiana;
  • non abbiano effettuato in Italia operazioni attive, ad eccezione di alcune operazione tra cui quelle per le quali l’imposta è assolta dal cessionario/committente mediante il meccanismo del reverse charge.

L’erogazione della somma spettante avviene mediante accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto intestato all’avente diritto. In questo modo il rimborso entra direttamente nella disponibilità del titolare scongiurando eventuali errori o abusi, nonché assicurando la fluidità e velocità dell’incasso.

A parere dell’Ufficio tali esigenze sono soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973. Pertanto, il soggetto passivo Ue può dare mandato ad un soggetto terzo di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso richiesto ai sensi dell’articolo 38-bis.2.

Se con riferimento al primo aspetto l’indirizzo del Fisco si rivela in linea con il pensiero dell’istante, in relazione invece alla seconda questione, l’Agenzia “boccia” la soluzione prospettata dalla società olandese.

Sul punto, la risoluzione in commento precisa che la procura all’incasso, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni, sia del soggetto “conferitario”, sia del “conferente”, deve anche rispettare i principi previsti dall’articolo 63 del D.P.R. 600/1973.

In particolare, la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. Pertanto, anche per le procure formate all’estero, è necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale.

Peraltro, è altresì d’obbligo la legalizzazione dell’atto di conferimento, salvo i casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

In tali ipotesi, infatti, la “postilla” (o “Apostille”), apposta da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione, “autentica” la procura anche agli effetti di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973.

Non è richiesta alcuna legalizzazione, invece, per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987.

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