Rimborsi Iva senza compensazione volontaria ma con verifica patrimoniale
di Alessandro CarlesimoIl rimborso delle imposte è soggetto a specifiche regole finalizzate a prevenire abusi nonché a fornire idonee garanzie all’Erario. Con riferimento all’anno 2020, il Legislatore ha previsto deroghe all’ordinario meccanismo, nel tentativo di accelerare l’immissione di liquidità nel sistema economico.
L’intervento normativo ha riguardato una delle fasi istruttorie che scandiscono il processo di accredito delle somme e, segnatamente, l’obbligo di esperire l’iter prodromico alla compensazione volontaria dei crediti corrispondenti al rimborso, con eventuali debiti iscritti a ruolo vantati nei confronti del medesimo contribuente titolare del credito.
L’articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973 prevede che, con riferimento alle domande presentate da soggetti gravati da carichi pendenti, l’Agenzia trasmetta in via telematica apposita segnalazione al concessionario cui è affidato il ruolo, così da consentire la notifica all’interessato di una proposta di compensazione tra il credito ed il debito erariale. La notifica della comunicazione sospende l’azione di recupero del carico pendente per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali si presume il silenzio-rifiuto della proposta da parte del contribuente.
Quest’ultimo resta libero di aderirvi, autorizzando in questo caso la compensazione del credito chiesto a rimborso fino a concorrenza del debito, ovvero esprimere il diniego, confermando la volontà di ottenere l’intero importo domandato.
L’articolo 145 D.L. 34/2020 prevede che la procedura non abbia luogo relativamente all’anno in corso. Nello specifico, la novella dispone che “nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
I rimborsi relativi all’annualità 2020 possono dunque essere erogati senza l’obbligatoria formulazione della suddetta proposta di compensazione.
Continua invece a trovare applicazione la compensazione legale ex articolo 23, comma 2, D.Lgs. 472/1997, prevista nei casi di accertamento di violazioni tributarie. In tali circostanze, il rimborso viene sospeso in attesa della definizione dell’atto di contestazione, all’esito della quale la compensazione opera ex lege (circolare 25/E/2020, AdE).
In campo Iva, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, si sarebbe auspicato un ulteriore intervento volto ad accelerare l’esecuzione dei rimborsi mediante la disapplicazione temporanea di una delle condizioni poste dall’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972.
Il riferimento è all’obbligo di prestazione della garanzia in presenza di una delle situazioni “di rischio” ivi contemplate (cfr. circolare AdE 33/E/2016).
In particolare, il comma 4, applicabile ai rimborsi eccedenti 30.000 euro, impone la prestazione della garanzia (anche) laddove non sussistano le seguenti condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ex articolo 47 D.P.R. 445/2000):
- il patrimonio netto non deve essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta di oltre il 40 per cento;
- la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- l’attività stessa non deve essere cessata né deve essersi ridotta per effetto di cessioni di azienda o rami di azienda;
- nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati non devono essere state cedute nell’anno precedente la richiesta azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
A fronte delle limitazioni legate all’attuale scenario economico sociale, numerose imprese potrebbero non rispettare i requisiti relativi alla consistenza del patrimonio netto, tenuto conto del fatto che la verifica va condotta confrontando:
- entità del patrimonio netto alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
- entità del patrimonio netto risultante in base ai dati dell’ultimo periodo d’imposta.
Tuttavia, si ritiene che l’osservazione dello scostamento nell’anno in corso non sia sempre rappresentativa di situazioni anomale e a rischio frode.
Sul punto l’Amministrazione Finanziaria ha confermato de plano l’operatività di tutti i parametri quand’anche la relativa applicazione appaia inadeguata ad individuare le cosiddette ipotesi di rischio, come nel periodo attuale, connotato dalla presenza di numerose imprese con patrimonio netto vistosamente compresso a seguito dalla situazione di precarietà economica.
Preso atto di ciò, per il soggetto esposto a perdite patrimoniali contingenti, diviene indispensabile procurarsi apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con conseguente rallentamento della procedura di liquidazione del credito d’imposta.