16 Gennaio 2018

Rimborsi Iva: il termine per l’erogazione delle somme

di EVOLUTION
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La disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall’articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il termine per l’erogazione dei rimborsi Iva alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 e dal D.M. 22 dicembre 2017.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi Iva, così come previsti nel precedente articolo 30, sono ordinariamente eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ad esempio la dichiarazione Iva è presentata il 1° febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, che i rimborsi da conto fiscale debbano essere pagati ai contribuenti direttamente dall’Agente delle riscossione, eliminando così alcuni passaggi autorizzativi intermedi.

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