8 Giugno 2020

Rimborsi smart e compensazione in F24 sino a 1 milione di euro

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di rimborsi fiscali, l’articolo 28-ter D.P.R. 602/1973 contempla un meccanismo diretto ad evitare che il contribuente possa beneficiare di un rimborso d’imposta nel caso in cui risulti debitore di somme iscritte a ruolo.

Più precisamente, è previsto che l’Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso fiscale, verifichi se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmetta in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l’Agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la suddetta proposta.

In caso di accettazione della proposta, l’Agente della riscossione movimenta le somme entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo. Invece, in caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti di detta sospensione e l’Agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta compensazione.

Ebbene, a seguito delle novità introdotte dal Decreto legge Rilancio, è prevista la sospensione, per il periodo d’imposta 2020, della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

Infatti, l’articolo 145 D.L. 34/2020 stabilisce che, nell’anno d’imposta 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non trova applicazione la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all’articolo 28-ter D.P.R. 602/1973.

Quindi, per quest’anno, gli uffici dell’Agenzia delle entrate, in sede di rimborso fiscale, non dovranno avviare la procedura, ex lege prevista, per la compensazione preventiva con eventuali somme iscritte a ruolo.

Evidentemente, tale misura è diretta a non penalizzare ulteriormente i contribuenti, già in crisi di liquidità a causa dell’emergenza economica post Covid-19.

Il Decreto legge Rilancio, poi, è intervenuto anche sul limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Innanzitutto, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, con l’articolo 34, comma 1, L. 388/2000, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del citato articolo 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, veniva fissato in euro 516.456,89.

Con la medesima disposizione si prevedeva altresì che detto limite, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sarebbe stato elevato fino a 700.000 euro.

Con l’articolo 147 D.L. 34/2020, invece, è disposto che per il periodo d’imposta 2020 tale limite è elevato a 1 milione di euro.

Resta fermo l’obbligo di certificazione dei crediti Iva e di quelli relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, che comporta in sostanza (nel caso di crediti di ammontare superiore a 5.000 euro) la preventiva presentazione della dichiarazione e l’apposizione sulla stessa del visto di conformità.

Anche in questo caso, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, la misura è finalizzata a incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti d’imposta e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il nuovo limite equipara quanto già previsto dall’articolo 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006 per i soggetti subappaltatori che abbiano registrato nell’anno precedente un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

La modifica apportata dal citato articolo 147, inoltre, potrebbe coinvolgere eventuali decisioni già prese dal contribuente.

Nella ipotesi in cui questi abbia già presentato la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019, utilizzando un credito Iva in compensazione orizzontale sino al limite di 700.000 euro e chiedendo a rimborso la somma eccedente tale importo, si ritiene che, ove volesse procedere alla compensazione dell’intero importo, e quindi in misura superiore al precedente limite di 700.000 euro, potrebbe comunque variare l’utilizzo del credito Iva.

A tal fine, egli deve presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di legge, sempreché il rimborso fiscale non sia stato già disposto, così come da circolare AdE 35/E/2015, ove si precisa che «può essere revocata in tutto o in parte la richiesta di rimborso Iva al fine di utilizzare il credito in compensazione, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo».

Da ultimo, tale rettifica può interessare anche il credito Iva maturato nel primo trimestre 2020, nel caso in cui il modello Iva TR sia stato presentato pur a fronte della sospensione degli adempimenti tributari.

Infatti, con risoluzione AdE 82/2018 è stato chiarito che «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi … che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata».