Rimborsi spese: deduzione fiscale e profili di tassazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNella realtà aziendale i dipendenti ed i collaboratori (nel cui ambito rientrano anche gli amministratori) che svolgono funzioni di carattere commerciale sostengono delle spese di trasferta che successivamente vengono rimborsate dal datore di lavoro al termine del periodo di paga. In linea generale il rimborso di tali spese (vitto, alloggio e viaggio), avendo natura restitutoria, non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente o del collaboratore. Tuttavia, al fine di evitare che sfuggano a tassazione somme che in realtà hanno come finalità quella di remunerare il dipendente che si reca in trasferta (quale incentivo o “ristoro” del disagio derivante dalla mansione), il legislatore distingue in relazione alla modalità con cui avviene il rimborso in questione. In particolare, le modalità sono fondamentalmente due (articolo 51, comma 5, del Tuir):
- rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute dal dipendente per il vitto, l’alloggio ed il viaggio, e documentate in base alla documentazione fornita dal dipendente o collaboratore;
- rimborso forfettario, secondo cui al dipendente o collaboratore è data una provvista di denaro forfettaria con la quale il dipendente o collaboratore sostiene le spese di vitto ed alloggio (quelle di viaggio sono sempre escluse dalla somma forfettaria).
Quale possibilità intermedia, è prevista la possibilità anche di un rimborso c.d. “misto”, ossia in parte analitico ed in parte forfettario (ad esempio a piè di lista per l’alloggio e forfettario per il vitto o viceversa).




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

