2 Maggio 2019

Rimborso al cliente dell’Iva non dovuta con effetto retroattivo

di Marco Peirolo
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L’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli n. 128 e 129 del 23 aprile 2019, ha chiarito che, con la definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 119/2018 della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile in capo al cliente, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata; conseguentemente il fornitore è legittimato, in applicazione dell’articolo 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cliente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

Nell’occasione, l’Agenzia ha precisato, altresì, che la previsione del citato comma 2 dell’articolo 30-ter D.P.R. 633/1972, introdotta dalla L. 167/2017 (Legge europea 2017), ha efficacia retroattiva, essendo applicabile anche alle vicende anteriori al 12 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della disposizione).

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