Rimborso crediti tributari e bilancio finale di liquidazione
di Fabio LanduzziLa Commissione Tributaria di secondo grado di Trento con la sentenza n. 58 del 16 luglio 2015 ha riconosciuto il diritto al rimborso di crediti tributari – nel caso di specie si trattava di crediti per Ires ed Irap – a favore di una società estinta, per via della avvenuta chiusura della procedura di liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, sebbene detti crediti non fossero stati esposti nel bilancio finale di liquidazione depositato presso il competente registro delle imprese.
L’Agenzia delle entrate si era infatti opposta alla esecuzione del rimborso, sebbene i crediti fossero stati chiesti a rimborso nelle rispettive ultime dichiarazioni fiscali presentate dalla società, ed indicati nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio precedente, in quanto di essi non era stata appunto fornita alcuna indicazione nel bilancio finale di liquidazione e quindi in nessuna scrittura contabile obbligatoria; peraltro, l’omissione rendeva impossibile, a parere dell’Amministrazione, parere avallato anche dal giudizio di primo grado, effettuare il rimborso per via del mancato ottemperamento ai requisiti richiesti dall’art. 5 del DM 26 febbraio 1992, richiamando a tale fine anche alcuni precedenti documenti di prassi (ris. n. 20/2003 e circolare n. 254/1997).
Secondo l’Amministrazione, i crediti tributari avrebbero potuto essere riconosciuti a rimborso solo qualora si fossero sostanziati in “sopravvenienze attive”, ovvero partite non note o comunque incerte al momento della cancellazione della società e quindi non iscrivibili da parte del liquidatore nel bilancio finale. Trattandosi invece di crediti che già erano iscritti nelle scritture contabili dell’impresa, la loro omessa esposizione nel bilancio finale di liquidazione ne comprometteva definitivamente il rimborso; ciò, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non avrebbe avuto modo di verificare se detti crediti fossero eventualmente stati oggetto di altra destinazione, come ad esempio una cessione a terzi, una compensazione, eccetera.
Peraltro, la mancata esposizione dei crediti nel bilancio finale di liquidazione avrebbe potuto essere intesa come una tacita manifestazione di volontà del liquidatore di rinunciare alla relativa pretesa di rimborso delle somme in oggetto.
Di diverso avviso è invece risultato essere il giudizio della Commissione di secondo grado la quale ha richiamato alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di crediti Iva (per tutte, Cassazione, sent. 13894/2013).
In particolare, è stata evidenziata la necessità di distinguere due diversi piani afferenti l’esercizio del diritto al rimborso del credito tributario:
- da una parte, l’indicazione nella relativa ultima dichiarazione fiscale, corrispondente ai registri fiscali tenuti dalla società, la quale documenta l’esistenza della posta creditoria e consente all’Amministrazione di esercitare le proprie attività di controllo; e
- dall’altra parte, l’esposizione del credito nel bilancio finale di liquidazione della società il quale attiene alla efficacia probatoria dei libri contabili ed in modo particolare ai rapporti di credito e debito che interessano lo svolgimento dell’attività sociale.
Secondo questo approccio, quindi, l’efficacia probatoria dei libri contabili dovrebbe attenere ai rapporti di debito e credito riferiti all’attività d’impresa, mentre la contabilità fiscale, pur non avendo efficacia probatoria a detti fini, sarebbe comunque sufficiente a documentare il debito (credito) fiscale.