Rimborso del Credito Iva 2020 – 1° parte
di Federica FurlaniLa possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla Dichiarazione 2021, compilando l’apposito rigo VX4 del modello, passa attraverso:
- la sussistenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 30 D.P.R. 633/1972;
- le modalità e gli eventuali adempimenti richiesti.
Per quanto riguarda i requisiti, il credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di condizioni tassative.
Preliminarmente è necessario individuare i limiti minimi, ove esistenti, per accedere alla richiesta di rimborso. In particolare:
- il rimborso Iva compete in generale solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro;
- il rimborso compete senza limiti di importo, in caso di cessazione di attività e in caso di rimborso della minore eccedenza del triennio.
Fatta questa premessa, le condizioni per poter richiedere il rimborso Iva, ad ognuna delle quali corrisponde un codice da indicare nel campo 3 del rigo VX4 dedicato alla “Causale del rimborso” ,
sono le seguenti:
- Codice 1 – Articolo 30, comma 1 – Cessazione di attività
I contribuenti che nel corso dell’anno 2020 hanno cessato l’attività possono chiedere il rimborso Iva indipendentemente dall’ammontare del credito, che deve essere indicato, se ne è prevista la redazione, nel bilancio finale di liquidazione depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
- Codice 2 – Articolo 30, comma 2 – Aliquota media
Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
In particolare il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale).
Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo:
- sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, mentre non sono da considerare le operazioni non imponibili o esenti;
- si considerano anche le operazioni fatturate in reverse charge (articolo 17, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972) che, ai fini del rimborso, sono considerate operazioni ad aliquota zero e le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17-ter (verso Pubbliche Amministrazioni ed altri enti e società);
- si considerano le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;
- per le operazioni ad esigibilità differita si conteggiano quelle per cui l’imposta è divenuta esigibile.
Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per le quali è ammessa la detrazione dell’imposta, comprese le spese generali.
Nel calcolo dell’aliquota media devono invece essere esclusi (dal numeratore e dal denominatore) gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili (indipendentemente dal trattamento imponibile o non), in quanto oggetto di autonoma ipotesi di rimborso.
Si evidenzia che in caso di contratti di locazione finanziaria di beni strumentali, l’impresa utilizzatrice può computare l’imposta relativa ai canoni nel calcolo dell’aliquota media, poiché i beni possono essere considerati ammortizzabili solo da parte dell’impresa concedente (circolare 25/E/2012).
- Codice 3 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non imponibili
Il rimborso Iva può essere chiesto dai contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2020. Trattasi, in particolare, delle operazioni non imponibili derivanti da:
- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli articoli 41 e 58 L. 331/1993;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/1993);
- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter (vedasi la risoluzione n. VI-13-1110/94/1994);
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui all’articolo 37 D.L. 41/1995.
Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell’anno d’imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 e VE50.
Si ricomprendono (al numeratore e denominatore) anche le cessioni di beni ammortizzabili.
- Codice 4 – articolo 30, comma 2 – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
Il rimborso Iva può essere richiesto, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili materiali e immateriali utilizzati direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (come definiti ai fini delle imposte sui redditi dagli articoli 102 e 103 Tuir), nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
Con riferimento a questa fattispecie si evidenzia che:
- il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare 2/1990 e risoluzione 392/E/2007);
- il rimborso può spettare anche per l’Iva relativa a fatture d’acconto per acquisto di beni ammortizzabili o relative a stati avanzamento lavori per realizzazione in appalto, tranne nel caso di acconti relativi a contratti preliminari poiché trattasi di contratti a soli effetti obbligatori che non comportano il trasferimento della proprietà del bene (risoluzione 179/E/2005);
- non sono considerati beni ammortizzabili e non danno perciò diritto al rimborso dell’Iva i terreni, ancorché strumentali all’esercizio dell’impresa;
- non danno accesso al requisito in oggetto nemmeno le spese sostenute per migliorie, trasformazione o ampliamento su beni di terzi, qualora le opere realizzate non siano separabili dai beni di terzi ossia non siano oggetto di autonoma utilizzabilità. Dal punto di vista fiscale tali spese rappresentano, infatti, spese relative a più esercizi e non beni ammortizzabili ancorché civilisticamente vengano iscritti fra le altre immobilizzazioni immateriali (risoluzione 179/E/2005).