24 Febbraio 2021

Rimborso del Credito Iva 2020 – 2° parte

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Dopo l’analisi avviata con il precedente contributo, continuiamo l’elenco delle condizioni per poter chiedere il rimborso Iva, ad ognuna delle quali corrisponde un codice da indicare nel campo 3 del rigo VX4 dedicato alla “Causale del rimborso”.

  • Codice 5 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non soggette all’imposta

Possono chiedere il rimborso Iva i contribuenti che hanno effettuato nel 2020 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993.

Gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, un rappresentante fiscale nello Stato, sono legittimati a richiedere il rimborso dell’Iva, indicando il codice 6.

  • Codice 7 – articolo 34, comma 9 – Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Il rimborso Iva può essere richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato:

  1. cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72;
  2. cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2020 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. circolare 145/E/1998).

  • Codice 8 – articolo 30, comma 3 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

Il rimborso Iva compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) risultino eccedenze d’imposta a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro.

In tal caso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

  • Codice 9 – Coesistenza più presupposti

Il codice 9 va indicato nel caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia effettuato anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l’imposta afferente questi acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.

  • Codice 10 – Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva

Possono presentare istanza di rimborso per la minor eccedenza detraibile del triennio i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2019 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2018, nonché i soggetti che nell’anno 2018 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2019, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all’anno 2018.

Tale codice deve essere utilizzato dai soggetti che, a partire dal 2021, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

  • Codice 13 – Articolo 70-sexies

Il codice 13 deve essere indicato dai soggetti passivi che a partire dal 1° gennaio 2021 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. e intendono chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

Analizzate le possibili condizioni per il rimborso del credito Iva, per quanto riguarda le relative modalità di erogazione:

  1. fino a 30.000 euro il rimborso può essere eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  2. per importi superiori a 30.000 euro è necessario presentare la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro opera solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Si evidenzia che il limite di 30.000 euro è innalzato a 50.000 euro a favore dei contribuenti che hanno applicato gli Isa conseguendo un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2019 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al periodo d’imposta 2019 e a quello precedente.