Rimborso del credito Iva con interessi anche nel periodo di fermo sui controcrediti
di Angelo GinexIn tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva, qualora l’amministrazione si sia avvalsa del fermo amministrativo ex articolo 69 R.D. 2440/1923, l’accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il credito richiesto a rimborso, anche nel periodo di vigenza del fermo, produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato.
È questo il nuovo principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16097 depositata ieri 19 maggio, in tema di effetti del fermo amministrativo sul decorso degli interessi sulla somma da rimborsare, maturati nel periodo della sospensione derivante dall’adozione della misura.
La fattispecie in esame prende le mosse da una richiesta di rimborso del credito Iva pari a 10 milioni di euro, maturato da una società per azioni nel secondo trimestre del 2011. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto documentazione giustificativa del credito e il rilascio di una fideiussione, riconobbe il rimborso, ma nella liquidazione dello stesso, non tenne conto degli interessi maturati nel periodo della sospensione derivante dall’adozione del fermo amministrativo relativo ai carichi pendenti vantati come controcrediti.
La società contribuente impugnava tale atto e risultava vittoriosa all’esito di entrambi di gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia evidenziava che l’amministrazione finanziaria non avesse fatto valere in giudizio i propri controcrediti; sicché, non potendo operare la compensazione cui il fermo è preordinato, il credito oggetto di tale misura produce interessi anche nel periodo di sua vigenza, poiché caratterizzato da inefficacia retroattiva.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, 69 R.D. 2440/1923 e 2697 cod. civ. Secondo quanto sostenuto dall’Ufficio, il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che la sospensione disposta dall’amministrazione per l’esistenza di carichi pendenti con provvedimento non impugnato e debitamente comunicato all’altra parte, non produce l’effetto di sospendere il decorso degli interessi moratori per tutto il periodo in cui il contribuente non abbia eliminato l’ostacolo al rimborso.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale doglianza evidenziando come, sulla base di quanto disposto dall’articolo 183 della Direttiva Iva, qualora il rimborso dell’eccedenza di Iva non avvenga entro un termine ragionevole, per causa non dipendente dalla volontà del contribuente, il soggetto passivo ha diritto agli interessi di mora.
Al riguardo, si è evidenziato che, nel caso di specie, a fronte dell’irragionevolezza del ritardo, non sono state addotte ragioni idonee ad escludere la mora dell’amministrazione, se non la tesi per cui gli interessi in questione non sarebbero dovuti a causa del fermo amministrativo scaturente dalla sussistenza di carichi pendenti vantati come controcrediti.
Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che tale argomentazione non risulta persuasiva poiché, nella ipotesi in cui non si accerti che il credito vantato e invocato per paralizzare il rimborso è suscettibile di dar luogo a compensazione con il credito fatto valere dalla controparte, gli effetti del fermo si devono ritenere definitivamente elisi sin dall’origine.
Detto in altri termini, gli effetti derivanti dalla caducazione del fermo si propagano a ritroso, sino al momento della sua attuazione, e ciò vale anche se il relativo provvedimento non sia stato impugnato.
Così come osservato dai giudici di vertici, nella specie è stato accertato in sentenza che i controcrediti erano risultati insussistenti, per cui il rimborso concerneva un credito d’imposta già riconosciuto, mentre gli atti impositivi concernenti i controcrediti erano stati annullati.
Quindi, si concludeva che l’insussistenza dei diritti cautelati dal fermo non può che riverberarsi sul fermo stesso, con la conseguenza che il corso degli interessi del credito Iva chiesto a rimborso non può essere considerato sospeso nel periodo di vigenza della misura.
Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto sopra enunciato, rigettando il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria.