3 Dicembre 2016

Rimborso della quota Imu Stato

di Laura Mazzola
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Con il D.M. 26 ottobre 2016, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le procedure di rimborso della quota Imu di competenza statale.

Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 1 del decreto citato, prevede i rimborsi dei tributi locali, risultanti dall’istruttoria compiuta dai Comuni, sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti:

  • le generalità del singolo soggetto avente diritto;
  • l’importo dell’imposta da rimborsare;
  • il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.

La norma dispone che gli ordini collettivi di pagamento debbano essere emessi direttamente dal Dipartimento delle Finanze e, contestualmente, gli elenchi informatici per l’effettuazione degli accrediti ai singoli contribuenti debbano essere trasmessi alla Banca d’Italia.

Successivamente, la Banca d’Italia dovrà provvedere ad estinguere l’ordinativo di pagamento collettivo, dopo aver preventivamente verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi ricompresi nelle liste automatizzate.

Nell’ipotesi di mancata indicazione, da parte del contribuente, delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento, il rimborso sarà disposto con l’emissione di ordini di pagamento individuali, fermo quanto disposto dal D.L. 138/2011.

In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-ter lettera b), del D.L. 138/2011, i rimborsi da parte delle pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati:

  • nell’ipotesi di importo pari o inferiore a 1.000 euro, in contanti direttamente al beneficiario, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, mediante bonifico domiciliato presso gli Uffici postali;
  • per importi superiori al limite di cui 1.000 euro, tramite l’emissione di un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario.

Le somme relative ai bonifici postali non riscossi ed ai vaglia cambiari non andati a buon fine, ai sensi dell’articolo 3 del decreto, devono essere riversate in un apposito conto corrente intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

Con comunicato stampa del 1° dicembre 2016, al fine di agevolare e velocizzare le procedure di liquidazione delle richieste di rimborso da parte dello Stato, il MEF ha invitato i contribuenti che non lo avessero ancora fatto a comunicare il proprio codice IBAN al comune competente all’istruttoria della pratica di rimborso.

La comunicazione del codice IBAN vale sia nel caso in cui tale codice non sia stato fornito all’ente locale sia in quello in cui lo stesso, seppure già indicato sia stato sostituito, nelle more della liquidazione della somma da rimborsare, da un nuovo codice. Ciò in quanto i comuni, attraverso l’applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale, hanno a disposizione una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici IBAN per le pratiche già trasmesse.

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