Rimborso dell’Iva non dovuta
di EVOLUTIONL’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972 mira a eliminare le inefficienze sotto il profilo della neutralità dell’Iva che si creano quando, una volta fatturata la cessione o la prestazione con applicazione dell’Iva, l’imposta risulta non dovuta:
- perché l’operazione è stata erroneamente considerata imponibile mentre in effetti rientrava fra quelle esenti, non imponibili o escluse,
- perché è stata applicata un’aliquota superiore a quella prevista per quella particolare cessione o prestazione.
In tali circostanze:
- per il cedente/prestatore, l’imposta esposta in fattura va comunque computata in liquidazione, concorrendo alla determinazione dell’imposta a debito (o alla formazione di un minor credito se la liquidazione fa emergere un’eccedenza di imposta detraibile) a nulla rilevando la circostanza che essa non dovesse essere effettivamente applicata e addebitata al cliente in via di rivalsa;
- per l’acquirente, la ricezione di una fattura recante un’imposta in tutto o in parte non dovuta, non consentiva –fino alla modifica all’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 introdotta dalla legge di Bilancio 2018 – la detrazione dell’Iva subita in via di rivalsa.
Pertanto, l’Iva non dovuta configurava un fattore che incideva negativamente sulla neutralità del tributo perché andava a gravare, contrariamente alla sua logica, su uno degli operatori economici coinvolti nell’operazione.
Ecco che allora l’articolo 8 della L. 167/2017 ha inserito nel D.P.R. 633/1972 l’articolo 30-ter:
- il cui comma 1 ricalca quando già disposto, in via generale, dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, ossia che “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”;
- il cui comma 2 rappresenta la disposizione di carattere innovativo prevedendo che “Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.
In altri termini, il comma 2 dell’articolo 30-ter individua uno specifico dies a quo per i casi in cui l’applicazione di un’Iva non dovuta:
- abbia formato oggetto di un accertamento, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell’acquirente, e
- abbia comportato la restituzione al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell’imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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