11 Settembre 2019

Rimborso Iva assolta in altro Stato Ue: domande entro il 30 settembre

di Clara PolletSimone Dimitri
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In occasione delle visite a clienti/fornitori esteri può capitare di dover sostenere delle spese per servizi rientranti nell’ambito dell’articolo 7-quater D.P.R. 633/1972: trattasi, ad esempio, delle spese per alberghi, ristoranti, noleggio autovettura a breve termine, ecc. (c.d. “servizi in deroga”), che richiedono l’applicazione dell’Iva dello Stato membro in cui il servizio viene reso (ad esempio, un pernottamento in un hotel in Germania sconta l’Iva tedesca). Allo stesso modo, può capitare di acquistare beni che vengono utilizzati all’interno dello Stato membro in cui avviene l’acquisto: si pensi, ad esempio, ad un rifornimento di carburante in Francia, che richiede l’applicazione dell’Iva francese.

In tali circostanze, il soggetto passivo italiano che riceve una fattura dal prestatore/cedente comunitario può, alternativamente, scegliere di:

  • registrare la fattura sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva (articolo 7-quater, nel caso dei servizi in deroga e articolo 7-bis nel caso dei beni);
  • o direttamente in contabilità generale.

Per il committente/cessionario italiano l’Iva estera assolta sull’operazione diventa:

  • un maggior costo da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato;
  • oppure un credito, qualora s’intenda richiedere l’imposta a rimborso.

Anche in questo caso, la scelta resta discrezionale.

Qualora si intenda richiedere a rimborso l’Iva assolta nell’altro Stato membro, andrà rilevato il credito verso lo Stato estero in contabilità generale tenendo in considerazione che le condizioni per la richiesta di rimborso sono le stesse condizioni di detraibilità Iva previste per i soggetti residenti in quello stesso Stato.

Gli operatori interessati ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro, devono presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2019, con riferimento agli acquisti effettuati nell’anno 2018. La sola modalità ammessa di presentazione della richiesta di rimborso è quella elettronica secondo la Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008. Per effetto di questa disposizione normativa la richiesta può essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010).

Il periodo di riferimento della domanda non può essere superiore all’anno mentre può essere infrannuale, ma non inferiore a tre mesi, come previsto dalla Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 e può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (fino al 30 settembre dell’anno successivo). Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi, potrà richiedere il rimborso dell’imposta utilizzando esclusivamente la richiesta annuale. Così, ad esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto presentando la richiesta annuale.

Gli interessati possono reperire il software all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, seguendo il seguente percorso: servizi per – richiedere – “Rimborsi IVA U.E.”. La domanda può essere presentata dal contribuente in conto proprio o tramite un soggetto delegato.

A seguito della trasmissione dell’istanza da parte del contribuente viene rilasciata una ricevuta di presentazione, contenente il numero di protocollo assegnato all’istanza; l’Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni controlli preliminari circa l’insussistenza di cause di esclusione e la completezza delle informazioni fornite, provvede ad inoltrare la richiesta al Paese membro di rimborso (entro 15 giorni dalla ricezione della domanda). Allo stesso modo, anche il soggetto passivo Iva comunitario non residente in Italia può presentare la richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana.

Il provvedimento n. 53471/E/2010 (Allegato B) definisce i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate, tra cui quelli di seguito riportati:

  • i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
  • il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
  • i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
  • l’importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
  • l’ammontare detraibile dell’Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

I rimborsi, infine, saranno erogati direttamente dallo Stato membro competente (entro 4 mesi) secondo le modalità dal medesimo stabilite. Ulteriori informazioni riguardanti la pratica potranno essere richieste dallo Stato membro di rimborso come, ad esempio, la richiesta di una copia delle fatture.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara. Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’Amministrazione fiscale estera competente. Anche le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza, da parte dell’Amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Iva nazionale ed estera